| (Disposizioni transitorie).
1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei
gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e
barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta
sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e
delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa
di lire 100.000, e non costituiscono presupposto per
l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili.
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