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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, ripropone parte di altri decreti-legge
non convertiti nei termini costituzionali e concernenti, tra
l'altro, alcune modifiche al testo unico delle leggi in
materia di sostanze stupefacenti e tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990. In ossequio alle determinazioni del Senato, che ha
ravvisato il difetto dei presupposti di costituzionalità per
alcuni articoli del precedente decreto-legge per ragioni di
non omogeneità della materia, si è ritenuto di estrapolare gli
articoli non omogenei perché formino oggetto di apposita
decretazione d'urgenza.
Le norme oggetto del presente decretolegge mirano ad
assicurare la continuità dei delicati interventi di
prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, già avviati
con l'entrata in vigore del decretolegge n. 3 del 1993,
facenti capo alle competenze del Dipartimento per gli affari
sociali presso cui si svolgono tutte le attività di gestione
del Fondo per gli interventi per la lotta alla droga.
L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento per gli
affari sociali, un nucleo operativo, struttura necessaria per
la migliore predisposizione e verifica dei progetti di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. E' infatti opportuno rammentare che, nel
corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno
1990, n. 162, e del successivo testo unico n. 309 del 1990,
sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, ben 3.521 richieste di
finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti
(Amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).
L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a
circa 1.500.000.000 e sulla base dei fondi disponibili sono
stati dichiarati ammissibili al finanziamento 2.006 progetti
per un totale di lire 471.948.470.722.
L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti
destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle
somme erogate, tenendo conto che gli interventi sono
indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono
necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di
quanto erogato, nonché il raggiungimento degli obiettivi
previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità
della legge.
L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto
da sette qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro,
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, e da cinque esperti particolarmente
competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
efficienza e di efficacia nonché da un rappresentante delle
famiglie, permette di assolvere nel modo migliore
all'impegnativo compito di valutazione dei risultati
sull'effettiva realizzazione dei progetti. L'attività di tale
nucleo operativo, quindi, sulla base dei risultati del lavoro
che andrà a svolgere, potrà rappresentare (agli organi
competenti) adeguate proposte sulla stessa formulazione dei
progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni pubbliche e
private al fine di garantire interventi funzionali e
flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del territorio
al mutare del fenomeno droga. L'azione del nucleo operativo
potrà quindi portare al coordinamento funzionale delle risorse
esistenti attraverso investimenti mirati che possano avere
anche
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una continuità nel tempo e garantire una auspicabile
unitarietà di intervento. Potranno altresì essere acquisite
tutte le ulteriori utili informazioni per poter pervenire ad
un miglioramento della qualità delle iniziative.
Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al
fine di realizzare un opportuno e periodico rinnovamento, non
possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e
in tale arco di tempo sono rinnovati ogni anno per un terzo a
decorrere dallo scadere del secondo anno.
L'articolo 2 detta una serie di disposizioni necessarie al
fine di promuovere un effettivo e proficuo coordinamento delle
attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti e delle attività finalizzate all'erogazione
dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle
tossicodipendenze e, in particolare, di quelle di cui agli
articoli 127, 131, 132 e 134. Viene così scelto lo strumento
della costituzione presso il Dipartimento per gli affari
sociali di un "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga". A valere su tale Fondo sono finanziati, previa la
necessaria istrùttoria, i progetti di prevenzione e recupero
elaborati dai soggetti indicati al comma 2, cioè da
Amministrazioni statali, comuni ed altri enti locali, soggetti
privati, nonché dalle regioni. L'attività istruttoria è svolta
dalla commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo
unico, integrata da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri rispettivamente interessati a seconda della finalità
del contributo, nonché da esponenti di regioni e comuni. Ciò
garantirà una adeguata rappresentatività ed una migliore
capacità di valutazione dei progetti. A questo proposito si
richiama quanto detto in precedenza sull'articolo 1 del
decreto-legge. I progetti sono inoltrati all'Ufficio per il
coordinamento dell'attività di prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze che viene con il presente provvedimento
istituito proprio in vista del coordinamento di cui al comma 1
dell'articolo 2 in esame.
Il comma 2 dello stesso articolo detta inoltre la
ripartizione percentuale del Fondo fra le varie categorie dei
soggetti che possono accedere ai contributi, con esplicita ed
evidenziata previsione per le regioni (lettera d). Nello
stesso comma 2, ove si prevede che i contributi possono essere
concessi ad enti privati solo se iscritti negli albi
regionali, si precisa che nell'erogazione si può prescindere
dalla iscrizione predetta (o dalla registrazione temporanea
sostitutiva) attribuendo rilevanza all'esistenza di
convenzioni con strutture pubbliche solo in via
transitoria.
Il comma 3 prevede la flessibilità della ripartizione del
Fondo, come dettata dal comma 2, per permettere il recupero di
eventuali residui dovuti alla insufficienza od inadeguatezza
dei progetti presentati da uno dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d), a vantaggio
degli altri. E' altresì prevista la possibilità di utilizzo
delle somme eventualmente non utilizzate nell'anno
precedente.
I commi da 5 a 8 prevedono nuovi meccanismi per
l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a
favore dei soggetti indicati nel comma 2, e soprattutto
penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi,
affidate alle ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle
delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica
determinazione delle modalità dei controlli avverrà con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni
applicative) si rende necessario perché l'esperienza finora
maturata ha inequivocabilmente dimostrato la necessità di
evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di
coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore
utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse
disponibili sul territorio. La concentrazione delle funzioni
di erogazione presso il Dipartimento per gli affari sociali
favorirà certamente un intervento equilibrato e tempestivo.
L'articolo 3 del decreto-legge rafforza e affina
opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle
tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va
effettuata secondo le corrette metodiche
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statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia
con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano
nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze
devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i
dati in loro possesso. La disposizione, inoltre, crea un
importantissimo punto di riferimento per la collettività,
denominato "Sportello per il cittadino", in analogia con
quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze
sociali e sanitarie: lo sportello offrirà in modo semplice e
immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni,
assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del
recupero e della riabilitazione.
Infine, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3,
sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al
Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa
necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra
disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da
parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre.
La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta
elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi
trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
relazione al Parlamento.
L'articolo 4 aggiunge un comma (3- bis) all'articolo
129 del testo unico n. 309 del 1990, che prevede la
concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato, ad
enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei
tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in
armonia con la concentrazione di competenze presso il
Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività
istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento;
inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un
provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro
centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere
funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze
delle unità sanitarie locali). La norma prevede la possibilità
di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali
servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il
personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso il
SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i
posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in
ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale.
Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze
professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa
del consueto (e non certo rapido) iter di reclutamento a
mezzo di concorsi aperti all'esterno.
Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha fra
l'altro confermato all'articolo 8 il differimento di
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, con il
quale è stata data attuazione alla direttiva 92/26/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la classificazione
nella fornitura dei medicinali per uso umano.
Nel citato decreto legislativo n. 539 del 1993 sono stati
classificati i medicinali ai fini della loro fornitura; per le
irregolarità connesse alla loro prescrizione il decreto
legisltivo contempla anche una serie di misure sanzionatorie
di carattere amministrativo.
La normativa di recepimento sull'obbligo della ricetta
medica si inserisce nella logica di maggior tutela del
cittadino.
Peraltro, poiché l'intero comparto dei farmaci è in via di
revisione radicale delle normative e poiché tale revisione
comporterà anche la considerazione che nella fornitura delle
specialità medicinali in commercio si tengano in gran conto il
grado di consapevolezza sanitaria della popolazione e il ruolo
professionale del farmacista, si rende necessaria una
ulteriore, breve proroga al 1^ gennaio 1994
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della data di entrata in vigore delle disposizioni
sanzionatorie citate.
Tali misure dovranno necessariamente essere considerate
anche in sede di nuove indicazioni sulla classificazione dei
medicinali previste tra i compiti assegnati specificamente
alla commissione unica del farmaco quale risulta rideterminata
dall'articolo 7 del recente decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
agosto 1993 (supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta
Ufficiale n. 180).
La proroga in questione, destinata ad agevolare il processo
di revisione della normativa in esame sia quanto ad esenzioni
sia quanto ad identificazione della nuova lista dei farmaci, è
contenuta nell'articolo 6 del presente provvedimento.
L'articolo 7 del provvedimento in esame introduce una
disciplina della
pubblicità dei prodotti dietetici, degli integratori
alimentari, dei prodotti d'erboristeria i quali ultimi, allo
stato attuale, non essendo soggetti a forme di autorizzazione
alla immissione in commercio, maggiormente espongono i
consumatori a forme di pubblicità fuorvianti, quando non
propriamente ingannevoli, con rischi per la salute (vedansi ad
esempio i prodotti cosiddetti dimagranti).
Il comma 2 di detto articolo rinvia ad un decreto del
Ministro della sanità la disciplina delle modalità del
rilascio delle autorizzazioni nell'ambito della disciplina
prevista dall'articolo 6 del recente decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, che ha recepito nell'ordinamento
interno la direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo
1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.
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