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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15026
DDL3096-0002
Progetto di legge Camera n. 3096 - testo presentato - (DDL11-3096)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3096. TESTIPDL
...C3096.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3096 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
  viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, ripropone parte di altri decreti-legge
  non convertiti nei termini costituzionali e concernenti, tra
  l'altro, alcune modifiche al testo unico delle leggi in
  materia di sostanze stupefacenti e tossicodipendenza,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309
  del 1990.  In ossequio alle determinazioni del Senato, che ha
  ravvisato il difetto dei presupposti di costituzionalità per
  alcuni articoli del precedente decreto-legge per ragioni di
  non omogeneità della materia, si è ritenuto di estrapolare gli
  articoli non omogenei perché formino oggetto di apposita
  decretazione d'urgenza.
    Le norme oggetto del presente decretolegge mirano ad
  assicurare la continuità dei delicati interventi di
  prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, già avviati
  con l'entrata in vigore del decretolegge n. 3 del 1993,
  facenti capo alle competenze del Dipartimento per gli affari
  sociali presso cui si svolgono tutte le attività di gestione
  del Fondo per gli interventi per la lotta alla droga.
    L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento per gli
  affari sociali, un nucleo operativo, struttura necessaria per
  la migliore predisposizione e verifica dei progetti di
  prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti.  E' infatti opportuno rammentare che, nel
  corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno
  1990, n. 162, e del successivo testo unico n. 309 del 1990,
  sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali, ben 3.521 richieste di
  finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti
  (Amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).
    L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a
  circa 1.500.000.000 e sulla base dei fondi disponibili sono
  stati dichiarati ammissibili al finanziamento 2.006 progetti
  per un totale di lire 471.948.470.722.
    L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti
  destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle
  somme erogate, tenendo conto che gli interventi sono
  indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono
  necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di
  quanto erogato, nonché il raggiungimento degli obiettivi
  previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità
  della legge.
    L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto
  da sette qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro,
  dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
  pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della
  previdenza sociale, e da cinque esperti particolarmente
  competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
  efficienza e di efficacia nonché da un rappresentante delle
  famiglie, permette di assolvere nel modo migliore
  all'impegnativo compito di valutazione dei risultati
  sull'effettiva realizzazione dei progetti.  L'attività di tale
  nucleo operativo, quindi, sulla base dei risultati del lavoro
  che andrà a svolgere, potrà rappresentare (agli organi
  competenti) adeguate proposte sulla stessa formulazione dei
  progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni pubbliche e
  private al fine di garantire interventi funzionali e
  flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del territorio
  al mutare del fenomeno droga.  L'azione del nucleo operativo
  potrà quindi portare al coordinamento funzionale delle risorse
  esistenti attraverso investimenti mirati che possano avere
  anche
 
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  una continuità nel tempo e garantire una auspicabile
  unitarietà di intervento.  Potranno altresì essere acquisite
  tutte le ulteriori utili informazioni per poter pervenire ad
  un miglioramento della qualità delle iniziative.
    Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al
  fine di realizzare un opportuno e periodico rinnovamento, non
  possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e
  in tale arco di tempo sono rinnovati ogni anno per un terzo a
  decorrere dallo scadere del secondo anno.
    L'articolo 2 detta una serie di disposizioni necessarie al
  fine di promuovere un effettivo e proficuo coordinamento delle
  attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti e delle attività finalizzate all'erogazione
  dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle
  tossicodipendenze e, in particolare, di quelle di cui agli
  articoli 127, 131, 132 e 134.  Viene così scelto lo strumento
  della costituzione presso il Dipartimento per gli affari
  sociali di un "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
  droga".  A valere su tale Fondo sono finanziati, previa la
  necessaria istrùttoria, i progetti di prevenzione e recupero
  elaborati dai soggetti indicati al comma 2, cioè da
  Amministrazioni statali, comuni ed altri enti locali, soggetti
  privati, nonché dalle regioni.  L'attività istruttoria è svolta
  dalla commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo
  unico, integrata da un rappresentante per ciascuno dei
  Ministeri rispettivamente interessati a seconda della finalità
  del contributo, nonché da esponenti di regioni e comuni.  Ciò
  garantirà una adeguata rappresentatività ed una migliore
  capacità di valutazione dei progetti.  A questo proposito si
  richiama quanto detto in precedenza sull'articolo 1 del
  decreto-legge.  I progetti sono inoltrati all'Ufficio per il
  coordinamento dell'attività di prevenzione e recupero delle
  tossicodipendenze che viene con il presente provvedimento
  istituito proprio in vista del coordinamento di cui al comma 1
  dell'articolo 2 in esame.
    Il comma 2 dello stesso articolo detta inoltre la
  ripartizione percentuale del Fondo fra le varie categorie dei
  soggetti che possono accedere ai contributi, con esplicita ed
  evidenziata previsione per le regioni (lettera  d).  Nello
  stesso comma 2, ove si prevede che i contributi possono essere
  concessi ad enti privati solo se iscritti negli albi
  regionali, si precisa che nell'erogazione si può prescindere
  dalla iscrizione predetta (o dalla registrazione temporanea
  sostitutiva) attribuendo rilevanza all'esistenza di
  convenzioni con strutture pubbliche solo in via
  transitoria.
    Il comma 3 prevede la flessibilità della ripartizione del
  Fondo, come dettata dal comma 2, per permettere il recupero di
  eventuali residui dovuti alla insufficienza od inadeguatezza
  dei progetti presentati da uno dei soggetti di cui alle
  lettere  a),   b),   c)  e  d),  a vantaggio
  degli altri.  E' altresì prevista la possibilità di utilizzo
  delle somme eventualmente non utilizzate nell'anno
  precedente.
    I commi da 5 a 8 prevedono nuovi meccanismi per
  l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a
  favore dei soggetti indicati nel comma 2, e soprattutto
  penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi,
  affidate alle ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle
  delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica
  determinazione delle modalità dei controlli avverrà con
  successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni
  applicative) si rende necessario perché l'esperienza finora
  maturata ha inequivocabilmente dimostrato la necessità di
  evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di
  coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore
  utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse
  disponibili sul territorio.  La concentrazione delle funzioni
  di erogazione presso il Dipartimento per gli affari sociali
  favorirà certamente un intervento equilibrato e tempestivo.
    L'articolo 3 del decreto-legge rafforza e affina
  opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle
  tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va
  effettuata secondo le corrette metodiche
 
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  statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia
  con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
  1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano
  nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze
  devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i
  dati in loro possesso.  La disposizione, inoltre, crea un
  importantissimo punto di riferimento per la collettività,
  denominato "Sportello per il cittadino", in analogia con
  quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze
  sociali e sanitarie: lo sportello offrirà in modo semplice e
  immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni,
  assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del
  recupero e della riabilitazione.
    Infine, la lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 3,
  sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al
  Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo
  stato delle tossicodipendenze in Italia.  La norma si è resa
  necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra
  disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da
  parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre.
  La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta
  elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi
  trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa
  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
  relazione al Parlamento.
    L'articolo 4 aggiunge un comma (3- bis)  all'articolo
  129 del testo unico n. 309 del 1990, che prevede la
  concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato, ad
  enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei
  tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in
  armonia con la concentrazione di competenze presso il
  Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività
  istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento;
  inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un
  provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro
  centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine
  del giorno del Consiglio dei Ministri.
    L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere
  funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze
  delle unità sanitarie locali).  La norma prevede la possibilità
  di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali
  servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il
  personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso il
  SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i
  posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in
  ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale.
  Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze
  professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa
  del consueto (e non certo rapido)  iter  di reclutamento a
  mezzo di concorsi aperti all'esterno.
    Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha fra
  l'altro confermato all'articolo 8 il differimento di
  centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
  di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e
  7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, con il
  quale è stata data attuazione alla direttiva 92/26/CEE del
  Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la classificazione
  nella fornitura dei medicinali per uso umano.
    Nel citato decreto legislativo n. 539 del 1993 sono stati
  classificati i medicinali ai fini della loro fornitura; per le
  irregolarità connesse alla loro prescrizione il decreto
  legisltivo contempla anche una serie di misure sanzionatorie
  di carattere amministrativo.
    La normativa di recepimento sull'obbligo della ricetta
  medica si inserisce nella logica di maggior tutela del
  cittadino.
    Peraltro, poiché l'intero comparto dei farmaci è in via di
  revisione radicale delle normative e poiché tale revisione
  comporterà anche la considerazione che nella fornitura delle
  specialità medicinali in commercio si tengano in gran conto il
  grado di consapevolezza sanitaria della popolazione e il ruolo
  professionale del farmacista, si rende necessaria una
  ulteriore, breve proroga al 1^ gennaio 1994
 
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  della data di entrata in vigore delle disposizioni
  sanzionatorie citate.
    Tali misure dovranno necessariamente essere considerate
  anche in sede di nuove indicazioni sulla classificazione dei
  medicinali previste tra i compiti assegnati specificamente
  alla commissione unica del farmaco quale risulta rideterminata
  dall'articolo 7 del recente decreto legislativo 30 giugno
  1993, n. 266, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 3
  agosto 1993 (supplemento ordinario n. 68 alla  Gazzetta
  Ufficiale   n. 180).
    La proroga in questione, destinata ad agevolare il processo
  di revisione della normativa in esame sia quanto ad esenzioni
  sia quanto ad identificazione della nuova lista dei farmaci, è
  contenuta nell'articolo 6 del presente provvedimento.
    L'articolo 7 del provvedimento in esame introduce una
  disciplina della
  pubblicità dei prodotti dietetici, degli integratori
  alimentari, dei prodotti d'erboristeria i quali ultimi, allo
  stato attuale, non essendo soggetti a forme di autorizzazione
  alla immissione in commercio, maggiormente espongono i
  consumatori a forme di pubblicità fuorvianti, quando non
  propriamente ingannevoli, con rischi per la salute (vedansi ad
  esempio i prodotti cosiddetti dimagranti).
    Il comma 2 di detto articolo rinvia ad un decreto del
  Ministro della sanità la disciplina delle modalità del
  rilascio delle autorizzazioni nell'ambito della disciplina
  prevista dall'articolo 6 del recente decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 541, che ha recepito nell'ordinamento
  interno la direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo
  1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.
 
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