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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15027
DDL3096-0003
Progetto di legge Camera n. 3096 - testo presentato - (DDL11-3096)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3096. TESTIPDL
...C3096.
Pag. 6 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3096 ZZ11 ZZRT ZZPR
      Articolo 1, comma 4. - Le spese per le attività del
  nucleo operativo previsto all'articolo 1 sono state
  individuate in lire 400.000.000 annui, la cui congruità deriva
  dalla quantificazione che segue:
          a)  compensi annui per i sei esperti da nominarsi
  ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 400 del 1989:
           Lire 24.000.000 x 6 = Lire 144.000.000;
          b)  trasferte dei componenti il nucleo per
  verifiche e consulenze  in loco  (viaggi, alberghi,
  spostamenti, indennità di missione):
          costo medio di una missione della durata di 24 ore:
  lire 846.700 (viaggio aereo lire 450.000; indennità di
  missione lire 46.700; vitto e alloggio lire 350.000);
          numero dei componenti il nucleo: 13;
          numero medio di trasferte annue per ciascun
  componente: 23; da cui:
          Lire 846.700 x 13 x 23 = Lire 253.163.300
             da arrotondarsi a lire 256.000.000.
      Riepilogo:
        Compensi per esperti .........         L. 144.000.000
        Trasferte ....................          " 256.000.000
                            Totale ...         L. 400.000.000
      Articolo 2. - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di
  intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per
  gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli
  interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle
  tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che
  operano nel campo della prevenzione, del recupero e del
  reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
      A tal fine, gli importi attualmente iscritti al capitolo
  4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
  rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla tabella C
  della legge finanziaria 1993, vengono trasferiti
  nell'istituendo capitolo per il Fondo nazionale di intervento
  per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione
 
                               Pag. 7
 
  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Su tale capitolo
  affluiranno anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello
  stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178
  miliardi dalla tabella C della legge finanziaria per il
  1993.
      Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del
  bilancio dello Stato.
      Il comma 3 risponde all'esigenza di utilizzo razionale,
  efficace, ispirato a criteri di non dispersione delle risorse,
  degli stanziamenti del Fondo.  A tali scopi viene resa
  flessibile la ripartizione percentuale delle quote, così come
  prevista dal comma 2, lettere  a), b), c)  e  d).
  L'esperienza ha inoltre dimostrato che non sempre i progetti
  presentati si rivelano idonei alle finalità previste dalla
  legge e suscettibili pertanto di finanziamento, il che
  comporta l'eventualità di un utilizzo parziale delle
  disponibilità.  In considerazione dell'alto contenuto sociale
  delle finalità del Fondo, è da scongiurare l'eventualità di
  somme in economia.  Si potrebbe invece consentire l'accesso ai
  finanziamenti residui, mediante la riapertura dei termini di
  presentazione delle domande relative a nuovi progetti.  A
  questo scopo è stata prevista la possibilità di riutilizzo
  nell'anno successivo, delle somme stanziate e non impegnate
  nell'esercizio finanziario di riferimento.
      Per quanto concerne la commissione di cui al comma 4,
  alla relativa spesa si fa fronte mediante lo stanziamento di
  lire 800.000.000 già previsto nell'articolo 127, comma 10, del
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      I criteri di utilizzo della somma predetta andranno
  rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione
  tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990,
  n. 162, in considerazione dell'aumentato numero dei componenti
  e della possibilità per la commissione di usufruire, per le
  attività di segreteria, delle strutture del Dipartimento per
  gli affari sociali.  Ferma restando, si ribadisce, la
  previsione di lire 800.000.000 di spesa, che appare congrua
  considerato anche quanto sopra esposto, è sembrato opportuno
  rimettere ad un decreto del Ministro per gli affari sociali,
  di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione di
  compensi dovuti ai componenti, e di conseguenza le somme che
  residuano per le altre necessità.
      I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a
  carico del bilancio dello Stato.
      Articolo 3, comma 1, lettera  c).  - La norma incide
  sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle
  tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione fino a lire
  10 miliardi annui, gravanti sul Fondo nazionale per le
  campagne informative di prevenzione della droga.  Con la
  modifica di che trattasi, la quota di un decimo di tale
  finanziamento viene impegnata per la copertura degli oneri
  derivanti dalla istituzione, presso il Dipartimento per gli
  affari sociali, di uno "sportello del cittadino".
      La destinazione, quantificabile fino ad un massimo di un
  miliardo di lire, è congrua, tenuto conto delle seguenti
  finalità e
 
                               Pag. 8
 
  necessità dello sportello, che il primo anno comprendono
  anche gli oneri di primo impianto:
        a)  impianto e gestione di un sistema informatico.
  -  Il sistema informativo comprende l'attivazione e la
  gestione di un  server  di rete, otto stazioni di lavoro,
  software  di base, installazione della rete, gestione
  ottica di documenti e  software  operativo, per un importo
  complessivo di lire 500.000.000;
        b)  mobili e attrezzature. -   Occorre prevedere
  l'arredo per otto posti di lavoro nonché il materiale di
  cancelleria, per un importo di lire 150.000.000;
        c)  spese telefoniche. -  Si riferiscono alle spese
  relative all'impianto telefonico interno, nonché alle spese
  derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di
  "numeri verdi" a disposizione del cittadino, per un importo di
  lire 250.000.000;
        d)  materiale informativo. -  E' prevista la
  produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale
  informativo il cui costo è quantificato in lire 100.000.000
  annui.
  Riepilogo per il primo anno di applicazione:
      Sistema informativo ...........         L.   500.000.000
      Mobili e attrezzature .........          "   150.000.000
      Spese telefoniche .............          "   250.000.000
      Materiale informativo .........          "   100.000.000
                           Totale ...         L. 1.000.000.000
      Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di
  primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere
  utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.
      Articolo 5. - L'articolo, concernente il conferimento di
  posti previsti negli organici del personale dei servizi per le
  tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), non
  comporta spese aggiuntive.
      Si tratta infatti di organici determinati in forza della
  regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della
  sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione
  di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa,
  contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle
  tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente
  e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato,
  invece che con concorso pubblico, determina anzi un
  contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta
  entità, trattandosi di una procedura semplificata che non
  comporta gli oneri connessi con una molteplicità di
  partecipanti.
 
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