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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15030
DDL3096-0006
Progetto di legge Camera n. 3096 - testo presentato - (DDL11-3096)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C3096. TESTIPDL
...C3096.
...Decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1993. Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché per la vendita di farmaci.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3096 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Ai fini di una più corretta predisposizione
  progettuale delle iniziative, nonché della verifica
  dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo
  unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito
  denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del
  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
  un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette
  in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del
  tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
  della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della
  previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale
  con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente
  competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
  efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle
  associazioni delle famiglie.  I membri del nucleo operativo
  sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo
  scadere del secondo anno.  Non si può far parte del nucleo
  operativo per più di cinque anni.
 
                              Pag. 11
 
      2.  I componenti del nucleo operativo in rappresentanza
  delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
  Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e
  per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle
  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  I rimanenti componenti del
  nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge
  23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se
  appartenenti all'amministrazione dello Stato.
      3.  Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri
  compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei
  progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi
  dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie
  informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni
  statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti
  ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle.  I componenti
  del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione
  dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione
  e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e
  il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro
  efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della
  qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della
  prevenzione e del recupero.
      4.  L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di
  cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a
  decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo
  nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
  all'articolo 2, comma 1.  Il Ministro del tesoro provvede, con
  propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=930909 FASCID=DDL11-3096 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3096 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=025 PAGFIN=0011 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=309600 00 FASCIDC=11DDL3096 SORTNAV=0309600 000 00000 ZZDDLC3096 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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