| 1. All'articolo 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3- bis. Gli enti che intendono avere in uso gli
immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero
delle finanze - Direzione generale del demanio, entro sessanta
giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle
finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla
data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione
sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri.".
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