| 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, è sostituito dal seguente:
" 1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al
1^ gennaio 1994".
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