| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, gli integratori alimentari, i
prodotti di erboristeria e gli altri prodotti destinati ad una
alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, sono sottoposti alla disciplina prevista
dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 7 della
legge 1^ maggio 1941, n. 422.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalità del rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, nell'ambito della disciplina
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541.
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