| Onorevoli Deputati! -- Con il decreto legislativo 23
dicembre 1992, n. 515, di recepimento della direttiva
90/619/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, al fine di
adeguare il nostro ordinamento alle prescrizioni comunitarie
sulla liberalizzazione del mercato assicurativo, è stato
abolito l'obbligo delle imprese esercenti l'attività
di assicurazione sulla vita di cedere all'Istituto nazionale
delle assicurazioni - INA S.p.A. quota parte dei rischi
assunti nel ramo vita.
L'obbligo della cessione legale è stato abolito dal 20
maggio 1993 ed è per ciò rimasto in essere per i contratti
stipulati anteriormente.
Pag. 2
E' ora indispensabile integrare tale parziale intervento,
provvedendo a disciplinare i rapporti conseguenti alle
cessioni legali operate per i contratti anteriori al 20 maggio
1993. E' infatti evidente che, essendo stato il cessionario
trasformato da impresa pubblica in impresa privata, non hanno
più alcuna ragione di sopravvivere, neppure per i contratti
precedenti, l'istituto della cessione legale e i conseguenti
rapporti tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutte
le imprese esercenti il ramo vita.
Il provvedimento che si propone riveste carattere di
urgenza, sia perché è necessario non lasciare incompleta la
disciplina completa sull'abolizione delle cessioni legali, sia
anche perché è opportuno che tale completamento sia attuato
prima che divenga operativa la scissione dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. con la costituzione
di una nuova società concessionaria delle attività
pubblicistiche già gestite dall'Istituto e tra le quali
ricadono, appunto, le cessioni legali.
Il comma 1 prevede l'abolizione dell'obbligo della cessione
legale, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, anche per le quote
dei rischi assunti dalle imprese con contratti
stipulati prima del 20 maggio 1993.
Il comma 2 autorizza le modifiche delle iscrizioni nel
bilancio dell'Istituto delle attività derivanti dalle cessioni
legali.
I commi 3 e 4 autorizzano le modifiche delle iscrizioni nei
bilanci delle imprese dei crediti che le stesse vengono a
vantare nei confronti dell'Istituto.
Il comma 5 prevede che l'Istituto o i suoi aventi causa
debbano restituire entro il 31 dicembre 1998, alle imprese che
vantano i crediti suddetti, le quote dalle stesse già cedute
secondo modalità da determinarsi convenzionalmente.
Il comma 6 prevede che, in caso di scissione, non si
applica all'Istituto, per quanto riguarda l'obbligo di
restituzione, la responsabilità solidale di cui all'articolo
2504- decies, secondo comma, del codice civile. Tale
norma trova giustificazione nella circostanza che alla nuova
società derivante dalla scissione saranno trasferite tutte le
attività che dovranno essere restituite alle società cedenti.
Queste, dunque, sono sufficientemente garantite dal
trasferimento delle attività ed è superfluo, perciò, che
l'Istituto venga gravato da una responsabilità priva di
effettiva portata.
| |