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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15039
DDL3098-0002
Progetto di legge Camera n. 3098 - testo presentato - (DDL11-3098)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3098. TESTIPDL
...C3098.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3098 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con il decreto legislativo 23
  dicembre 1992, n. 515, di recepimento della direttiva
  90/619/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, al fine di
  adeguare il nostro ordinamento alle prescrizioni comunitarie
  sulla liberalizzazione del mercato assicurativo, è stato
  abolito l'obbligo delle imprese esercenti l'attività
  di assicurazione sulla vita di cedere all'Istituto nazionale
  delle assicurazioni - INA S.p.A. quota parte dei rischi
  assunti nel ramo vita.
    L'obbligo della cessione legale è stato abolito dal 20
  maggio 1993 ed è per ciò rimasto in essere per i contratti
  stipulati anteriormente.
 
                               Pag. 2
 
    E' ora indispensabile integrare tale parziale intervento,
  provvedendo a disciplinare i rapporti conseguenti alle
  cessioni legali operate per i contratti anteriori al 20 maggio
  1993.  E' infatti evidente che, essendo stato il cessionario
  trasformato da impresa pubblica in impresa privata, non hanno
  più alcuna ragione di sopravvivere, neppure per i contratti
  precedenti, l'istituto della cessione legale e i conseguenti
  rapporti tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutte
  le imprese esercenti il ramo vita.
    Il provvedimento che si propone riveste carattere di
  urgenza, sia perché è necessario non lasciare incompleta la
  disciplina completa sull'abolizione delle cessioni legali, sia
  anche perché è opportuno che tale completamento sia attuato
  prima che divenga operativa la scissione dell'Istituto
  nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. con la costituzione
  di una nuova società concessionaria delle attività
  pubblicistiche già gestite dall'Istituto e tra le quali
  ricadono, appunto, le cessioni legali.
    Il comma 1 prevede l'abolizione dell'obbligo della cessione
  legale, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, anche per le quote
  dei rischi assunti dalle imprese con contratti
  stipulati prima del 20 maggio 1993.
    Il comma 2 autorizza le modifiche delle iscrizioni nel
  bilancio dell'Istituto delle attività derivanti dalle cessioni
  legali.
    I commi 3 e 4 autorizzano le modifiche delle iscrizioni nei
  bilanci delle imprese dei crediti che le stesse vengono a
  vantare nei confronti dell'Istituto.
    Il comma 5 prevede che l'Istituto o i suoi aventi causa
  debbano restituire entro il 31 dicembre 1998, alle imprese che
  vantano i crediti suddetti, le quote dalle stesse già cedute
  secondo modalità da determinarsi convenzionalmente.
    Il comma 6 prevede che, in caso di scissione, non si
  applica all'Istituto, per quanto riguarda l'obbligo di
  restituzione, la responsabilità solidale di cui all'articolo
  2504- decies,  secondo comma, del codice civile.  Tale
  norma trova giustificazione nella circostanza che alla nuova
  società derivante dalla scissione saranno trasferite tutte le
  attività che dovranno essere restituite alle società cedenti.
  Queste, dunque, sono sufficientemente garantite dal
  trasferimento delle attività ed è superfluo, perciò, che
  l'Istituto venga gravato da una responsabilità priva di
  effettiva portata.
 
DATA=930909 FASCID=DDL11-3098 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3098 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=016 PAGFIN=0002 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=309800 00 FASCIDC=11DDL3098 SORTNAV=0309800 000 00000 ZZDDLC3098 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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