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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15042
DDL3098-0005
Progetto di legge Camera n. 3098 - testo presentato - (DDL11-3098)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3098. TESTIPDL
...C3098.
...Decreto-legge 9 settembre 1993, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1993. Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3098 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Dal 1^ gennaio 1994 per le imprese che esercitano
  l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti
  conclusi prima del 20
 
                               Pag. 5
 
  maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26
  del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
  private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge
  22 ottobre 1986, n. 742.
      2.  Dal 1^ gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal
  comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
  di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non
  inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote
  cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
  febbraio 1959, n. 449.
      3.  Dal 1^ gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di
  assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo
  disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1
  dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va
  adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle
  riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge,
  comprese le quote cedute di cui al comma 1.
      4.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre
  1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: " s)
  il credito nei confronti dell'Istituto nazionale delle
  assicurazioni - INA S.p.A., o suoi aventi causa, per la
  restituzione delle attività costituite a copertura delle
  riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali
  effettuate dalle imprese in base alle disposizioni
  sull'obbligo di cessione".
      5.  L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A.
  o i suoi aventi causa provvedono, entro il termine del 31
  dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla
  restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a
  copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre
  1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle
  disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle
  provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.
      6.  In caso di scissione dell'Istituto nazionale delle
  assicurazioni - INA S.p.A. con attribuzione ad una delle
  società derivanti dalla scissione delle attività costituite a
  copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del
  relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette
  attività esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni -
  INA S.p.A., per quanto attiene all'obbligo di restituzione,
  dalla responsabilità solidale di cui all'articolo
  2504- decies,  secondo comma, del codice civile.
 
DATA=930909 FASCID=DDL11-3098 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3098 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=033 PAGFIN=0005 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=309800 00 FASCIDC=11DDL3098 SORTNAV=0309800 000 00000 ZZDDLC3098 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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