| 1. Dal 1^ gennaio 1994 per le imprese che esercitano
l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti
conclusi prima del 20
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maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26
del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge
22 ottobre 1986, n. 742.
2. Dal 1^ gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal
comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non
inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote
cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449.
3. Dal 1^ gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di
assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo
disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1
dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va
adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle
riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge,
comprese le quote cedute di cui al comma 1.
4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre
1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: " s)
il credito nei confronti dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni - INA S.p.A., o suoi aventi causa, per la
restituzione delle attività costituite a copertura delle
riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali
effettuate dalle imprese in base alle disposizioni
sull'obbligo di cessione".
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A.
o i suoi aventi causa provvedono, entro il termine del 31
dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla
restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a
copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre
1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle
disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle
provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.
6. In caso di scissione dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni - INA S.p.A. con attribuzione ad una delle
società derivanti dalla scissione delle attività costituite a
copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del
relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette
attività esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni -
INA S.p.A., per quanto attiene all'obbligo di restituzione,
dalla responsabilità solidale di cui all'articolo
2504- decies, secondo comma, del codice civile.
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