Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15052
DDL3101-0002
Progetto di legge Camera n. 3101 - testo presentato - (DDL11-3101)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3101. TESTIPDL
...C3101.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3101 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con il presente disegno di
  legge si cura la trasposizione nell'ordinamento italiano della
  direttiva della Commissione delle Comunità europee n.
  90/388/CEE del 28 giugno 1990 in tema di concorrenza nei
  mercati dei servizi di telecomunicazioni.
    A tale riguardo si può affermare che l'apertura del mercato
  è destinata a determinare nuove occasioni di impresa con
  evidenti favorevoli conseguenze; inoltre, l'esercizio dei
  servizi di telecomunicazioni liberalizzati, in un contesto di
  concorrenza, permette vantaggi per l'utenza, che
 
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  può usufruire di offerte diversificate al miglior prezzo
  possibile.
    Circa i singoli articoli, si osserva quanto segue.
    L'articolo 1 individua i servizi di telecomunicazioni che
  vengono liberalizzati e fissa i criteri che, nell'eventualità,
  consentono di limitare l'accesso alla rete per la fornitura al
  pubblico dei servizi in questione.
    I primi due criteri, concernenti la sicurezza di
  funzionamento della rete pubblica ed il mantenimento della
  integrità della stessa rete, trovano già una loro disciplina
  nelle esistenti norme che prevedono l'obbligo di allacciamento
  alla rete pubblica soltanto di apparecchiature debitamente
  omologate; al riguardo vedasi la legge 28 marzo 1991, n. 109,
  coerente con le prescrizioni comunitarie nella materia.
    Il terzo criterio è stabilito, in linea di principio, a
  vantaggio della utenza.
    Infatti, mediante la protezione della interoperabilità dei
  servizi, si vuole evitare che si determini incomunicabilità
  tra reti per i servizi di telecomunicazioni con conseguenti
  difficoltà per i clienti.
    Circa l'ultimo criterio della protezione dei dati va detto,
  infine, che evidenti sono le ragioni di rispetto della
  riservatezza in base alle quali, per motivi di interesse
  generale, è possibile disporre eventuali restrizioni.
  L'articolo 1, infine, dispone in materia di pubblicità delle
  condizioni per l'accesso alla rete pubblica.
    L'articolo 2 stabilisce la procedura da seguire per
  l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni.
    Per l'offerta di servizi mediante collegamenti diretti è
  stato scelto il sistema dell'autorizzazione, tenuto conto che
  nel caso di utilizzo di una rete costituita con detti
  collegamenti va accertato, soprattutto, il rispetto delle
  esigenze fondamentali di cui all'articolo 1.  L'articolo
  individua gli obblighi che debbono essere rispettati dai
  soggetti autorizzati alla fornitura di servizi di trasmissione
  dati.  La definizione, in dettaglio, di tali obblighi è rimessa
  ad un capitolato d'oneri da approvare con decreto
  ministeriale.  Il rinvio trova la fonte nell'articolo 3 della
  direttiva oggetto del provvedimento.
    L'articolo 3 chiarisce, normativamente, il contenuto delle
  prime due esigenze fondamentali trattate all'articolo 1.
    L'articolo 4 dispone a quali condizioni tecniche e
  commerciali è consentito interconnettere collegamenti diretti
  tra loro e con la rete pubblica.
    L'articolo 5 individua le ipotesi nelle quali è possibile
  introdurre restrizioni al trattamento dei segnali.  Non vengono
  stabilite competenze specifiche, ritenendosi che già esistano
  al riguardo attribuzioni specifiche dei Ministeri
  competenti.
    L'articolo 6 tiene conto dell'esigenza, avvertita in sede
  comunitaria, di una esplicita disciplina dei mezzi di
  tutela.
    L'articolo 7 è volto ad evitare fenomeni di concorrenza
  sleale.
    La norma va chiarita in questo senso:
      la rivendita di capacità trasmissiva in una rete per dati
  a commutazione di pacchetto o di circuito, quale prevista
  dall'articolo 3 della direttiva, è ammessa poiché rappresenta
  comunque un fatto marginale;
      la rivendita di capacità trasmissiva di un collegamento
  diretto diverso da quelli destinati all'offerta al pubblico di
  servizi di telecomunicazioni è vietata ed è contraria alla
  missione sia del gestore pubblico sia dei gestori privati.  Ciò
  in quanto con il singolo circuito punto a punto o punto
  multipunto è possibile, moltiplicando il numero dei
  collegamenti con speciali apparecchiature, scremare il
  traffico migliore, in particolare sulle grandi dorsali.
    L'articolo 8 stabilisce sanzioni di natura amministrativa
  graduate secondo la gravità delle violazioni.
    L'articolo 9 fissa il termine per la revisione delle
  convenzioni con le società concessionarie dei servizi di
  telecomunicazioni ad uso pubblico.
    L'articolo 10 prevede che i titolari di autorizzazioni,
  nonché il gestore della rete pubblica, versino un contributo
  iniziale ed altro contributo di rinnovo all'Amministrazione
 
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  a ristoro degli oneri sostenuti dalla stessa.
  Quanto al contributo annuo richiesto a tutti i gestori del
  servizio di trasmissione dati, si precisa che esso è destinato
  a coprire i costi delle verifiche e dei controlli tecnici e
  amministrativi da effettuare ad iniziativa
  dell'Amministrazione.  Va tenuto conto che i gestori in
  questione sono rappresentati, in primo luogo, dalla SIP e
  inoltre da società alle quali sarà richiesta la realizzazione
  di una rete di trasmissione, assistita da uffici, con
  copertura geografica almeno pluriregionale.  In tale
  prospettiva è attendibile prevedere l'applicazione di una
  unità-anno per ciascun soggetto ai fini dell'espletamento
  delle suddette incombenze, con un costo medio da determinare
  nel capitolato d'oneri di cui all'articolo 2, comma 5.
    L'articolo 11 detta una disciplina transitoria per sanare
  le posizioni dei soggetti che già espletino i servizi di cui
  all'articolo 1, comma 1, alla data di entrata in vigore della
  legge proposta.
    L'articolo 12 rimette ad un decreto del Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni il compito di fissare le
  caratteristiche e le modalità di espletamento dei servizi di
  telecomunicazioni liberalizzati.
    Si precisa che non si è ritenuto utile disporre
  l'abrogazione esplicita delle norme in materia di
  telecomunicazioni coinvolte dalla legge proposta.
    Le nuove disposizioni, infatti, incidono solo parzialmente
  su quelle vigenti, senza annullarle completamente.  L'area di
  applicazione delle regole dettate dalla legge va pertanto
  rimessa al prudente apprezzamento dell'interprete.
    La disciplina in esame, in ogni caso, va considerata come
  stimolo per la rielaborazione della intera normativa del
  settore delle telecomunicazioni.
    Nella redazione del provvedimento sono state tenute in
  debita considerazione le osservazioni formulate dall'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato, ai sensi
  dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 
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