| Onorevoli Deputati! -- Con il presente disegno di
legge si cura la trasposizione nell'ordinamento italiano della
direttiva della Commissione delle Comunità europee n.
90/388/CEE del 28 giugno 1990 in tema di concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni.
A tale riguardo si può affermare che l'apertura del mercato
è destinata a determinare nuove occasioni di impresa con
evidenti favorevoli conseguenze; inoltre, l'esercizio dei
servizi di telecomunicazioni liberalizzati, in un contesto di
concorrenza, permette vantaggi per l'utenza, che
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può usufruire di offerte diversificate al miglior prezzo
possibile.
Circa i singoli articoli, si osserva quanto segue.
L'articolo 1 individua i servizi di telecomunicazioni che
vengono liberalizzati e fissa i criteri che, nell'eventualità,
consentono di limitare l'accesso alla rete per la fornitura al
pubblico dei servizi in questione.
I primi due criteri, concernenti la sicurezza di
funzionamento della rete pubblica ed il mantenimento della
integrità della stessa rete, trovano già una loro disciplina
nelle esistenti norme che prevedono l'obbligo di allacciamento
alla rete pubblica soltanto di apparecchiature debitamente
omologate; al riguardo vedasi la legge 28 marzo 1991, n. 109,
coerente con le prescrizioni comunitarie nella materia.
Il terzo criterio è stabilito, in linea di principio, a
vantaggio della utenza.
Infatti, mediante la protezione della interoperabilità dei
servizi, si vuole evitare che si determini incomunicabilità
tra reti per i servizi di telecomunicazioni con conseguenti
difficoltà per i clienti.
Circa l'ultimo criterio della protezione dei dati va detto,
infine, che evidenti sono le ragioni di rispetto della
riservatezza in base alle quali, per motivi di interesse
generale, è possibile disporre eventuali restrizioni.
L'articolo 1, infine, dispone in materia di pubblicità delle
condizioni per l'accesso alla rete pubblica.
L'articolo 2 stabilisce la procedura da seguire per
l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni.
Per l'offerta di servizi mediante collegamenti diretti è
stato scelto il sistema dell'autorizzazione, tenuto conto che
nel caso di utilizzo di una rete costituita con detti
collegamenti va accertato, soprattutto, il rispetto delle
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. L'articolo
individua gli obblighi che debbono essere rispettati dai
soggetti autorizzati alla fornitura di servizi di trasmissione
dati. La definizione, in dettaglio, di tali obblighi è rimessa
ad un capitolato d'oneri da approvare con decreto
ministeriale. Il rinvio trova la fonte nell'articolo 3 della
direttiva oggetto del provvedimento.
L'articolo 3 chiarisce, normativamente, il contenuto delle
prime due esigenze fondamentali trattate all'articolo 1.
L'articolo 4 dispone a quali condizioni tecniche e
commerciali è consentito interconnettere collegamenti diretti
tra loro e con la rete pubblica.
L'articolo 5 individua le ipotesi nelle quali è possibile
introdurre restrizioni al trattamento dei segnali. Non vengono
stabilite competenze specifiche, ritenendosi che già esistano
al riguardo attribuzioni specifiche dei Ministeri
competenti.
L'articolo 6 tiene conto dell'esigenza, avvertita in sede
comunitaria, di una esplicita disciplina dei mezzi di
tutela.
L'articolo 7 è volto ad evitare fenomeni di concorrenza
sleale.
La norma va chiarita in questo senso:
la rivendita di capacità trasmissiva in una rete per dati
a commutazione di pacchetto o di circuito, quale prevista
dall'articolo 3 della direttiva, è ammessa poiché rappresenta
comunque un fatto marginale;
la rivendita di capacità trasmissiva di un collegamento
diretto diverso da quelli destinati all'offerta al pubblico di
servizi di telecomunicazioni è vietata ed è contraria alla
missione sia del gestore pubblico sia dei gestori privati. Ciò
in quanto con il singolo circuito punto a punto o punto
multipunto è possibile, moltiplicando il numero dei
collegamenti con speciali apparecchiature, scremare il
traffico migliore, in particolare sulle grandi dorsali.
L'articolo 8 stabilisce sanzioni di natura amministrativa
graduate secondo la gravità delle violazioni.
L'articolo 9 fissa il termine per la revisione delle
convenzioni con le società concessionarie dei servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico.
L'articolo 10 prevede che i titolari di autorizzazioni,
nonché il gestore della rete pubblica, versino un contributo
iniziale ed altro contributo di rinnovo all'Amministrazione
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a ristoro degli oneri sostenuti dalla stessa.
Quanto al contributo annuo richiesto a tutti i gestori del
servizio di trasmissione dati, si precisa che esso è destinato
a coprire i costi delle verifiche e dei controlli tecnici e
amministrativi da effettuare ad iniziativa
dell'Amministrazione. Va tenuto conto che i gestori in
questione sono rappresentati, in primo luogo, dalla SIP e
inoltre da società alle quali sarà richiesta la realizzazione
di una rete di trasmissione, assistita da uffici, con
copertura geografica almeno pluriregionale. In tale
prospettiva è attendibile prevedere l'applicazione di una
unità-anno per ciascun soggetto ai fini dell'espletamento
delle suddette incombenze, con un costo medio da determinare
nel capitolato d'oneri di cui all'articolo 2, comma 5.
L'articolo 11 detta una disciplina transitoria per sanare
le posizioni dei soggetti che già espletino i servizi di cui
all'articolo 1, comma 1, alla data di entrata in vigore della
legge proposta.
L'articolo 12 rimette ad un decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni il compito di fissare le
caratteristiche e le modalità di espletamento dei servizi di
telecomunicazioni liberalizzati.
Si precisa che non si è ritenuto utile disporre
l'abrogazione esplicita delle norme in materia di
telecomunicazioni coinvolte dalla legge proposta.
Le nuove disposizioni, infatti, incidono solo parzialmente
su quelle vigenti, senza annullarle completamente. L'area di
applicazione delle regole dettate dalla legge va pertanto
rimessa al prudente apprezzamento dell'interprete.
La disciplina in esame, in ogni caso, va considerata come
stimolo per la rielaborazione della intera normativa del
settore delle telecomunicazioni.
Nella redazione del provvedimento sono state tenute in
debita considerazione le osservazioni formulate dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, ai sensi
dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
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