| (Accesso alla rete pubblica).
1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura,
mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete,
dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di
telefonia vocale è consentito, salvo quanto disposto nei commi
2 e 3, ai sensi della presente legge.
2. La presente legge non si applica al servizio telex, alla
radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni
via satellite.
3. L'accesso di cui al comma 1 può essere limitato,
nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'articolo
2, per il rispetto delle esigenze fondamentali
rappresentate:
a) dalla sicurezza di funzionamento della rete
pubblica;
b) dal mantenimento dell'integrità della rete
stessa;
c) dalla interoperabilità dei servizi di
telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora
ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non
di natura economica.
4. Le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso
alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
5. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, in
occasione dell'aumento delle tariffe riguardanti i circuiti
affittati, comunica alla Commissione delle Comunità europee
gli elementi posti alla base dell'aumento.
| |