| (Offerta di servizi di telecomunicazioni).
1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della
rete pubblica, i servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni
dalla presentazione all'Ispettorato generale delle
telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione
descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete
pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui
all'articolo 1, comma 1, anche da parte del gestore della rete
pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto o di circuito deve essere
previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'impegno
del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a
rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1,
comma 3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di
trasmissione dati a commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e
di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a
commutazione da parte di terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di
telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di
telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di
interesse economico generale
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affidati al gestore della rete pubblica per quanto
concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare
riguardo alla graduale estensione della copertura geografica
sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla
concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della
sicurezza e della difesa nazionale.
5. Gli obblighi di cui al comma 4, oggettivi, non
discriminatori e trasparenti, formano oggetto di un capitolato
d'oneri, da approvare con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La modifica di detto
capitolato ha efficacia anche nei confronti dei soggetti
anteriormente autorizzati.
6. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro
presentazione all'Ispettorato generale delle
telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve
indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano.
L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori.
7. Entro il termine di cui al comma 6, può essere data al
richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a
trenta giorni, entro il quale si deve provvedere,
specificandone le ragioni amministrative o tecniche.
8. Trascorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, senza che sia
stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte
dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, la domanda
di rilascio di autorizzazione si considera accolta.
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