Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15054
DDL3101-0004
Progetto di legge Camera n. 3101 - testo presentato - (DDL11-3101)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3101. TESTIPDL
...C3101.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3101 ZZ11 ZZPD ZZPR
          (Offerta di servizi di telecomunicazioni).
      1.  Quando sono utilizzati collegamenti commutati della
  rete pubblica, i servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
  possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni
  dalla presentazione all'Ispettorato generale delle
  telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione
  descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
    2.  Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete
  pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui
  all'articolo 1, comma 1, anche da parte del gestore della rete
  pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero
  delle poste e delle telecomunicazioni.
    3.  L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a
  commutazione di pacchetto o di circuito deve essere
  previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
    4.  L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'impegno
  del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a
  rispettare gli obblighi concernenti:
        a)  le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1,
  comma 3;
        b)  la natura e le caratteristiche dei servizi di
  trasmissione dati a commutazione;
        c)  le condizioni di permanenza, di disponibilità e
  di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
        d)  le prescrizioni tecniche riguardanti:
        1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a
  commutazione da parte di terzi;
        2) l'interconnessione tra servizi di
  telecomunicazioni;
        3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di
  telecomunicazioni;
        e)  le condizioni per la salvaguardia dei compiti di
  interesse economico generale
 
                               Pag. 6
 
  affidati al gestore della rete pubblica per quanto
  concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare
  riguardo alla graduale estensione della copertura geografica
  sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla
  concorrenza;
        f)  la salvaguardia dell'ordine pubblico, della
  sicurezza e della difesa nazionale.
    5.  Gli obblighi di cui al comma 4, oggettivi, non
  discriminatori e trasparenti, formano oggetto di un capitolato
  d'oneri, da approvare con decreto del Ministro delle poste e
  delle telecomunicazioni entro centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.  La modifica di detto
  capitolato ha efficacia anche nei confronti dei soggetti
  anteriormente autorizzati.
    6.  Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
  deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro
  presentazione all'Ispettorato generale delle
  telecomunicazioni.  Il rifiuto della autorizzazione deve
  indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano.
  L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e
  non discriminatori.
    7.  Entro il termine di cui al comma 6, può essere data al
  richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a
  trenta giorni, entro il quale si deve provvedere,
  specificandone le ragioni amministrative o tecniche.
    8.  Trascorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, senza che sia
  stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte
  dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, la domanda
  di rilascio di autorizzazione si considera accolta.
 
DATA=930913 FASCID=DDL11-3101 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3101 TOTPAG=0010 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=310100 00 FASCIDC=11DDL3101 SORTNAV=0310100 000 00000 ZZDDLC3101 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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