| (Cessione di capacità trasmissiva).
1. E' consentita la semplice rivendita di capacità,
costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio
distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui
la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la
conversione di protocollo sono compresi solo nella misura
necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a
destinazione della rete pubblica commutata.
2. E' vietata la semplice rivendita di capacità sulle linee
di cui al comma 1 per l'espletamento dei servizi di telefonia
vocale e dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il richiedente, all'atto della presentazione della
domanda di autorizzazione di cui all'articolo 2, deve
rilasciare apposita dichiarazione con la quale si impegna a
non effettuare la semplice rivendita di capacità sulle linee
indicate al comma 2.
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