| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il presidente della giunta regionale del
Lazio emana, con proprio decreto, le norme per l'esercizio e
la disciplina della casa da gioco, in cui si prevedono:
a) le disposizioni relative alla tutela dell'ordine
pubblico e della pubblica moralità;
b) l'indicazione delle categorie di cittadini a cui
non è concesso l'ingresso nella casa da gioco ed in ogni caso
il divieto di ingresso per i minorenni;
c) un calendario di massima per la disciplina
dell'apertura indicante espressamente giorni e tempo in cui è
vietato l'accesso alla casa da gioco;
d) le specie ed i tipi di gioco autorizzati;
e) le modalità di gestione della casa da gioco con
facoltà del comune di Rieti
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di scegliere tra gestione diretta, gestione tramite azienda
municipalizzata, concessione della gestione a terzi.
2. Il decreto del presidente della giunta regionale
contiene inoltre tutte le disposizioni atte ad assicurare la
chiarezza e la correttezza della gestione amministrativa;
indica altresì, ove sia concessa a terzi la gestione della
casa da gioco, modalità e tempi di concessione, con
particolare riguardo alle caratteristiche morali e
professionali dell'eventuale gestore.
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