| (Sanzioni).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, o l'organo da questi delegato,
dispone la sospensione del collegamento utilizzato per un
periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva,
dispone la revoca dell'autorizzazione laddove prevista.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a
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lire trenta milioni; detta sanzione si applica altresì in
caso di violazione dell'articolo 7, comma 2.
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