| (Contributi).
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo
2, commi 2 e 3, sono tenuti a versare all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, Ispettorato generale
delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del
rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dalla
predetta amministrazione. Il contributo è determinato con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, ed è aggiornato ogni due
anni secondo il tasso programmato di inflazione. Parimenti
sono determinate le modalità di versamento del contributo, al
quale è tenuto anche il gestore della rete pubblica.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, nonché il gestore della rete pubblica sono altresì
tenuti a versare all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, Ispettorato generale delle
telecomunicazioni, un contributo annuo per le spese dalla
stessa sostenute per verifiche e controlli tecnici ed
amministrativi. Il contributo è fissato dal capitolato d'oneri
di cui all'articolo 2, comma 5, che ne determina anche le
modalità di versamento, ed è adeguato con le modalità di cui
al comma 1.
3. I contributi non versati sono riscossi, con gli
interessi legali maggiorati
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del 3 per cento, mediante ruoli formati dall'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari
della riscossione dei tributi.
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