| (Disposizione transitoria).
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della
presente legge, offra al pubblico i servizi di
telecomunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, deve, entro
centoventi giorni dalla predetta data, presentare la
dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità a
quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3.
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