| Onorevoli Deputati! -- Le situazioni di crisi
determinatesi in Somalia e Mozambico hanno posto il Governo,
nel quadro di solidarietà internazionale, testimoniata dalle
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nn.
794 e 797, nella condizione di dover intervenire
in soccorso della popolazione somala e per la tutela dello
stato di pace nei territori mozambicani.
Il nuovo scenario oggi esistente in particolare in Somalia,
con diretta e totale partecipazione dell'ONU e con la
costituzione di UNOSOM II in attuazione della
Pag. 2
più recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite n. 814 del 26 marzo 1993, postula che l'Italia
confermi gli impegni assunti in campo internazionale,
assicurando la presenza delle proprie unità nelle regioni
interessate.
L'accluso decreto-legge è inteso a legittimare
compiutamente le deliberazioni politiche del Consiglio dei
Ministri, adottate nella riunione del 9 dicembre 1992, e del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in quelle
del 10 dicembre 1992.
Il provvedimento supplisce, peraltro, alla carenza di norme
generali di natura giuridica ed economica "standardizzate"
applicabili al verificarsi di emergenze internazionali che
richiedono l'impiego di personale militare e mezzi oltre i
confini nazionali.
L'articolo 1 riporta gli scopi umanitari delle missioni,
indicando la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 2 contiene norme per le modalità giuridiche ed
economiche, afferenti il personale, in ordine allo svolgimento
della missione ed autorizza le maggiori spese connesse allo
svolgimento delle operazioni. Autorizza, altresì, l'eventuale
cessione di mezzi e supporto logistico ai Paesi impegnati in
interventi umanitari che abbiano relazione con le crisi in
Somalia e Mozambico.
L'articolo 3 prevede nuove modalità di accertamento
dell'imposta di consumo sul gas metano.
L'articolo 4 detta la necessaria norma di copertura
finanziaria dei maggiori oneri previsti per l'esigenza di cui
all'articolo 2.
L'articolo 5 fissa la decorrenza dell'entrata in vigore del
decreto-legge.
| |