| 1. Per garantire la custodia, il trasporto e la
distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso
sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è
autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
difesa.
2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
4620 dello stato di
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previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno
medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinata con la Tabella C della legge 23
dicembre 1992, n. 500.
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