| 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale
facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico
affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi
umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui
territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal
giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio
aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque
territoriali italiane e comunque non oltre il 31 ottobre 1993
per la missione in Mozambico e il 31 dicembre 1993 per la
missione in Somalia, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3
della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria
spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità
speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene
fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo
personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di
cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il
massimale assicurativo minimo al trattamento economico del
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è
corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in
valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale
all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a
persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.
3. Al personale di cui al comma 1, qualora
impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
cattività o disperso, continua ad essere attribuito il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1,
nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di
dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di
pensione e non determina detrazioni di anzianità.
4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per
causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di
cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3
giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso
personale per la medesima causa, si applicano le norme in
materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo
unico delle norme sul trattamento di quiescienza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di
invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma
1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n.
1835,
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e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente.
5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il
codice penale militare di pace.
6. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi,
materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse
necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in
Somalia e in Mozambico.
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