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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15094
DDL3104-0002
Progetto di legge Camera n. 3104 - testo presentato - (DDL11-3104)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3104. TESTIPDL
...C3104.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3104 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- A seguito della introduzione
  nella Comunità europea del regolamento n.4028/86 del Consiglio
  del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento n.3944/90 del
  Consiglio del 20 dicembre 1990, che ha previsto la possibilità
  dell'attuazione di azioni di adattamento delle capacità
  di produzione del naviglio da pesca alle effettive
  disponibilità delle risorse ittiche pescabili è stata adottata
  la legge 19 luglio 1988, n.278.  Detta legge ha dato
  attuazione, per il
 
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  triennio 1988-1990, in Italia al suddetto regolamento
  mediante la previsione di periodi di quarantacinque giorni di
  fermo temporaneo delle navi da pesca che esercitano lo
  strascico e la volante.
    Tale legge trovava la sua  ratio  nella necessità di
  salvaguardare le risorse ittiche nazionali che - a seguito
  della istituzione delle zone economiche esclusive di 200
  miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi - potevano
  essere suscettibili di un sovrasfruttamento.
    Da qui l'interesse della collettività di pervenire ad una
  riduzione delle capacità di cattura nelle acque nazionali per
  un periodo che potesse garantire una sufficiente
  ricostituzione degli  stocks  ittici.
    Sulla base della triennale esperienza il terzo piano
  nazionale della pesca marittima, adottato con decreto del
  Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n.40 del 16 febbraio 1991, ha
  previsto la sostituzione del fermo temporaneo obbligatorio
  così come sopra delineato (quarantacinque giorni consecutivi)
  con un fermo tecnico di due giorni per settimana.
    Il 24 luglio 1991, in sede di approvazione della legge 8
  agosto 1991, n.267, recante attuazione del terzo piano della
  pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio,
  nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti
  da posta derivanti, la IX Commissione trasporti della Camera
  dei deputati ha approvato un ordine del giorno nel quale
  impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire
  dal 1992, al fermo biologico, secondo una nuova disciplina che
  tenga conto degli "orientamenti comunitari in materia e di una
  più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento
  della biomassa delle risorse alieutiche", "prevedendo nella
  legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti".
    Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5
  febbraio 1992, n.71.
    Con decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, è stata prevista
  l'attuazione del fermo per il 1993, confermata dall'accluso
  decreto, in attuazione dei cennati regolamenti comunitari
  n.4028/86 e n.3944/90.
    La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono
  nell'esigenza di assicurare l'attuazione della misura anche
  per il 1993 a partire dal 25 luglio, in attesa della
  definitiva messa a punto della disciplina a regime con
  apposito regolamento governativo.  Va considerata al riguardo
  la necessità di carattere eco-biologico di continuare a
  garantire una idonea consistenza degli  stocks  ittici già
  segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.
    Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di
  indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione
  potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie
  interessate.
    Con gli articoli 1 e 2 si prevedono la sospensione
  dell'attività di pesca per le unità adibite alla pesca a
  strascico od a traino pelagico dal 25 luglio 1993 al 7
  settembre 1993 per l'Adriatico e dal 16 settembre 1993 al 30
  ottobre 1993 per il Tirreno e lo Jonio, e la determinazione
  dei relativi premi e indennità in base all'allegata Tabella
  A.
    La differente disciplina, in relazione al regime della
  obbligatorietà per l'Adriatico e della facoltatività per il
  Tirreno e lo Jonio, trova la sua motivazione in ragioni di
  carattere biologico in dipendenza della differente consistenza
  delle risorse biologiche del mare su cui insistono le unità da
  pesca abilitate allo strascico ed al traino pelagico, nonché
  nella differente consistenza, in termini di tonnellaggio e di
  potenza, delle flotte da pesca insistenti sui mari sopra
  menzionati.
    Con l'articolo 3 sono disciplinate le modalità di
  erogazione dei premi e di ripartizione tra gli aventi
  diritto.
    L'articolo 4 detta le disposizioni per la copertura
  finanziaria del provvedimento.
 
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