| Onorevoli Deputati! -- A seguito della introduzione
nella Comunità europea del regolamento n.4028/86 del Consiglio
del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento n.3944/90 del
Consiglio del 20 dicembre 1990, che ha previsto la possibilità
dell'attuazione di azioni di adattamento delle capacità
di produzione del naviglio da pesca alle effettive
disponibilità delle risorse ittiche pescabili è stata adottata
la legge 19 luglio 1988, n.278. Detta legge ha dato
attuazione, per il
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triennio 1988-1990, in Italia al suddetto regolamento
mediante la previsione di periodi di quarantacinque giorni di
fermo temporaneo delle navi da pesca che esercitano lo
strascico e la volante.
Tale legge trovava la sua ratio nella necessità di
salvaguardare le risorse ittiche nazionali che - a seguito
della istituzione delle zone economiche esclusive di 200
miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi - potevano
essere suscettibili di un sovrasfruttamento.
Da qui l'interesse della collettività di pervenire ad una
riduzione delle capacità di cattura nelle acque nazionali per
un periodo che potesse garantire una sufficiente
ricostituzione degli stocks ittici.
Sulla base della triennale esperienza il terzo piano
nazionale della pesca marittima, adottato con decreto del
Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 16 febbraio 1991, ha
previsto la sostituzione del fermo temporaneo obbligatorio
così come sopra delineato (quarantacinque giorni consecutivi)
con un fermo tecnico di due giorni per settimana.
Il 24 luglio 1991, in sede di approvazione della legge 8
agosto 1991, n.267, recante attuazione del terzo piano della
pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio,
nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti
da posta derivanti, la IX Commissione trasporti della Camera
dei deputati ha approvato un ordine del giorno nel quale
impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire
dal 1992, al fermo biologico, secondo una nuova disciplina che
tenga conto degli "orientamenti comunitari in materia e di una
più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento
della biomassa delle risorse alieutiche", "prevedendo nella
legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti".
Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5
febbraio 1992, n.71.
Con decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, è stata prevista
l'attuazione del fermo per il 1993, confermata dall'accluso
decreto, in attuazione dei cennati regolamenti comunitari
n.4028/86 e n.3944/90.
La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono
nell'esigenza di assicurare l'attuazione della misura anche
per il 1993 a partire dal 25 luglio, in attesa della
definitiva messa a punto della disciplina a regime con
apposito regolamento governativo. Va considerata al riguardo
la necessità di carattere eco-biologico di continuare a
garantire una idonea consistenza degli stocks ittici già
segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.
Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di
indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione
potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie
interessate.
Con gli articoli 1 e 2 si prevedono la sospensione
dell'attività di pesca per le unità adibite alla pesca a
strascico od a traino pelagico dal 25 luglio 1993 al 7
settembre 1993 per l'Adriatico e dal 16 settembre 1993 al 30
ottobre 1993 per il Tirreno e lo Jonio, e la determinazione
dei relativi premi e indennità in base all'allegata Tabella
A.
La differente disciplina, in relazione al regime della
obbligatorietà per l'Adriatico e della facoltatività per il
Tirreno e lo Jonio, trova la sua motivazione in ragioni di
carattere biologico in dipendenza della differente consistenza
delle risorse biologiche del mare su cui insistono le unità da
pesca abilitate allo strascico ed al traino pelagico, nonché
nella differente consistenza, in termini di tonnellaggio e di
potenza, delle flotte da pesca insistenti sui mari sopra
menzionati.
Con l'articolo 3 sono disciplinate le modalità di
erogazione dei premi e di ripartizione tra gli aventi
diritto.
L'articolo 4 detta le disposizioni per la copertura
finanziaria del provvedimento.
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