| 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno
1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal
titolo VII del regolamento CEE n.4028/86 del 18 dicembre 1986
e dal regolamento CEE n.3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo
biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni,
dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con
i sistemi a strascico e traino pelagico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo "sciabica".
3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese
di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati
nella tabella A allegata al presente decreto.
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