| (I poteri degli utenti).
1. Le amministrazioni ed enti pubblici e privati,
nell'ambito dell'organizzazione degli orari dei servizi e di
apertura al pubblico dei loro uffici od attività devono tenere
conto delle osservazioni e proposte che possono provenire da
organizzazioni effettivamente rappresentative dei cittadini
utenti dei servizi medesimi nonché dalle associazioni di
utenti presenti nel territorio. Tali associazioni ed
organizzazioni miste debbono delegare rappresentanti dei due
sessi.
2. Nell'ambito della contrattazione sindacale, sia nel
settore privato che pubblico, le parti contraenti sono tenute
ad invitare a partecipare alle trattative le organizzazioni
effettivamente rappresentative dei cittadini utenti dei
servizi, ove trattasi delle modalità di organizzazione e degli
orari dei servizi od attività stesse.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche con
riferimento all'elaborazione dei progetti di cui all'articolo
25, commi 6 e 7, che in assenza non motivata di tale requisito
non potranno essere presi in considerazione ai sensi delle
norme predette.
4. La non osservanza delle presenti disposizioni comporta
la nullità dei contratti così stipulati.
5. Il Ministro per la funzione pubblica è tenuto a vigilare
sull'osservanza delle presenti norme ed a presentare
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle stesse.
6. Per i contratti nazionali le disposizioni di
riconoscimento e di tutela delle
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rappresentanze degli utenti saranno stabilite da leggi della
Repubblica.
7. Per la contrattazione decentrata i consigli comunali
deliberano appositi regolamenti per disciplinare il
riconoscimento e la tutela delle associazioni degli utenti
nell'ambito dei princìpi nazionali.
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