| 1. Possono esercitare l'attività di raccolta della flora ad
uso medicinale ed erboristico, per lavorarla, essiccarla,
tagliarla, triturarla e conservarla, solamente le persone in
possesso del diploma di tecnico della raccolta e della
lavorazione.
2. Il titolo di tecnico della raccolta e della lavorazione
si consegue dopo un corso biennale di formazione
professionale, organizzato e gestito da ciascuna regione
secondo un programma predisposto dal Ministro della sanità
sentito il Ministro della pubblica istruzione.
3. I requisiti per accedere al corso sono:
a) possesso del diploma di scuola media
inferiore;
b) aver superato l'esame di ammissione.
| |