| 1. E' corrisposta all'impresa di pesca una indennità
giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore
componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa
medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo
contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro,
nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità
giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi
analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle
regioni o da altri enti pubblici.
3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente
decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di
porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel
penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n.2440, e successive modificazioni.
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