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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1511
DDL0332-0004
Progetto di legge Camera n. 332 - testo presentato - (DDL11-332)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C332. TESTIPDL
...C332.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC332 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Il diploma di erborista è rilasciato dalle scuole di
  erboristeria istituite presso le facoltà universitarie di
  farmacia, con il concorso delle facoltà di agraria, biologia e
  medicina, a coloro che dopo aver frequentato il corso
  triennale hanno superato gli esami finali.
    2.  Sono ammessi alla scuola di erboristeria coloro i quali
  sono in possesso del diploma di scuola media superiore.
    3.  Il diploma di erborista dà diritto ad esercitare tutte
  le attività riservate ai tecnici della raccolta e della
  lavorazione, nonché la vendita all'ingrosso ed al minuto delle
  piante officinali e loro derivati, la preparazione,
  distillazione e miscelazione di dette piante, la spedizione di
  ricette mediche composte da dette piante, l'illustrazione
  delle proprietà e dell'uso dei prodotti posti in vendita.
 
                               Pag. 5
 
    4.  Possono essere vendute in erboristeria per uso
  erboristico sotto qualsiasi forma piante officinali e parti di
  esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate,
  e i loro derivati, singoli o complessi.
    5.  Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle
  piante, loro parti, derivati e preparazioni, in grado di
  manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e
  salutari favorendo fisiologicamente le funzioni
  dell'organismo,
    6.  Possono, inoltre, essere venduti in erboristeria:
        a)  i cereali ed i legumi integrali e loro
  derivati;
        b)  i prodotti apistici e loro derivati, singoli o
  complessi;
        c)  le argille e loro derivati, nonché i prodotti
  cosmetici a base vegetale.
    7.  Le ditte produttrici, trasformatrici, o distributrici di
  prodotti erboristici debbono contemplare nel loro organico un
  diplomato in erboristeria, o titolo equipollente, che ne sia
  responsabile.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-332 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0332 TOTPAG=0012 TOTDOC=0021 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=019 PAGFIN=0005 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=033200 00 FASCIDC=11DDL0332 SORTNAV=0033200 000 00000 ZZDDLC332 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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