| 1. Il diploma di erborista è rilasciato dalle scuole di
erboristeria istituite presso le facoltà universitarie di
farmacia, con il concorso delle facoltà di agraria, biologia e
medicina, a coloro che dopo aver frequentato il corso
triennale hanno superato gli esami finali.
2. Sono ammessi alla scuola di erboristeria coloro i quali
sono in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. Il diploma di erborista dà diritto ad esercitare tutte
le attività riservate ai tecnici della raccolta e della
lavorazione, nonché la vendita all'ingrosso ed al minuto delle
piante officinali e loro derivati, la preparazione,
distillazione e miscelazione di dette piante, la spedizione di
ricette mediche composte da dette piante, l'illustrazione
delle proprietà e dell'uso dei prodotti posti in vendita.
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4. Possono essere vendute in erboristeria per uso
erboristico sotto qualsiasi forma piante officinali e parti di
esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate,
e i loro derivati, singoli o complessi.
5. Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle
piante, loro parti, derivati e preparazioni, in grado di
manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e
salutari favorendo fisiologicamente le funzioni
dell'organismo,
6. Possono, inoltre, essere venduti in erboristeria:
a) i cereali ed i legumi integrali e loro
derivati;
b) i prodotti apistici e loro derivati, singoli o
complessi;
c) le argille e loro derivati, nonché i prodotti
cosmetici a base vegetale.
7. Le ditte produttrici, trasformatrici, o distributrici di
prodotti erboristici debbono contemplare nel loro organico un
diplomato in erboristeria, o titolo equipollente, che ne sia
responsabile.
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