| Onorevoli Deputati! -- Con il decretolegge 15 gennaio
1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, si è
data una prima provvisoria risposta al problema derivante
dalla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici
economici relativamente al personale di tali
enti che presta servizio, in posizione di comando, presso
amministrazioni pubbliche. Il Governo ebbe allora a chiarire
che si trattava di un intervento urgente e necessario per
garantire la continuità delle funzioni svolte presso tali
amministrazioni da parte dei dipendenti degli enti, il
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rientro dei quali nelle società di appartenenza avrebbe
evidenziato le carenze negli organici - anche relative a
elevate professionalità tecniche - non colmabili nel breve o
nel medio periodo.
Il Parlamento ha condiviso appieno l'impostazione della
soluzione prospettata dal Governo convertendo senza modifiche
il provvedimento che ha autorizzato le pubbliche
amministrazioni a continuare ad avvalersi fino al 16 luglio
1993 del personale degli enti pubblici trasformati in società
per azioni in servizio presso le amministrazioni stesse in
posizione di comando.
Il Governo si era allora impegnato ad affrontare in modo
globale e definitivo il problema, riservandosi di approfondire
la questione e di avanzare una proposta di soluzione per il
personale comandato in servizio presso tutti i Ministeri. E'
stato possibile, però, nel breve termine fissato dal
precedente decreto-legge, provvedere soltanto al personale in
servizio presso il Ministero dell'ambiente per il quale, in
attesa della definizione dei procedimenti in corso volti
all'inquadramento e al trasferimento nei ruoli organici del
Ministero, è stato previsto il trattenimento in servizio fino
al 31 dicembre 1994.
Per tutto il restante personale comandato presso gli altri
Ministeri, le difficoltà incontrate per la ridefinizione degli
organici, per l'espletamento della procedura di mobilità e per
l'individuazione della corrispondenza tra le qualifiche e la
professionalità proprie di detto personale e quelle
dell'ordinamento statale non hanno consentito di avviare le
procedure per tempestivamente reclutare il personale
necessario per coprire i posti disponibili negli organici.
Il Senato, recentemente, in occasione della conversione del
decreto-legge 23 aprile 1993, n.118, di soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali, è tornato sul tema,
con l'ordine del giorno 9.118-926.1, accolto come
raccomandazione, col quale si impegnava il Governo a farsi
carico dei problemi connessi alla scadenza del termine
relativo al personale degli enti pubblici in comando presso le
pubbliche amministrazioni.
Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad
emanare il decretolegge 14 luglio 1993, n. 225, decaduto per
mancata conversione nel termine costituzionale, un
provvedimento d'urgenza per disporre la proroga dei comandi e
per dare avvio alle procedure per la definitiva soluzione del
problema.
Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, del quale
si chiede la conversione, è stata pertanto disposta la proroga
fino al 31 marzo 1994 del termine fissato alle amministrazioni
per continuare ad utilizzare il personale in posizione di
comando.
Il provvedimento non è stato corredato dalla relazione
tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, in
quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, a carico del bilancio dello Stato.
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