| 1. Il termine di sei mesi indicato dall'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17
marzo 1993, n. 62, è prorogato al 31 marzo 1994.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia
dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero
dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.
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