| Onorevoli Deputati! -- Nell'adozione dei regolamenti
riguardanti le categorie dei documenti da sottrarre
all'accesso si è potuto riscontare un notevole rallentamento
dell' iter procedurale.
Ciò è dovuto in gran parte alle difficoltà organizzative
incontrate dalla Commissione per l'accesso in sede di primo
avviamento dei propri lavori.
In particolare, detto rallentamento ha riguardato
l'espressione del parere da parte della suddetta Commissione
sui regolamenti sottoposti al suo esame da parte di varie
amministrazioni.
Da qui l'esigenza di disporre con urgenza il differimento
dell'originario termine di un anno per il tempo strettamente
necessario a consentire l'esame dei regolamenti da parte della
Commissione e il successivo inoltro al Consiglio di Stato (sei
mesi).
Inoltre, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
stabilisce precisi termini entro i quali va esercitata la
potestà
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regolamentare per aspetti determinati.
In particolare si tratta:
1) della definizione delle modalità di costituzione e di
tenuta dell'albo dei dirigenti (articolo 23, comma 2:
emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993);
2) della disciplina dei requisiti di accesso e delle
modalità concorsuali (articolo 41, comma 1: emanazione del
regolamento entro il 21 agosto 1993);
3) dell'organizzazione e del funzionamento dell'agenzia
per le relazioni sindacali (articolo 50, comma 7: emanazione
del regolamento entro il 21 luglio 1993);
4) della definizione di norme dirette a determinare gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato (articolo 58, comma 3: regolamento da
emanare entro il 21 luglio 1993);
5) dell'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte
dei conti e dell'Avvocatura dello Stato (articolo 73, comma 6:
emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993).
E' pur vero che trattasi di termini di natura ordinatoria,
ma la loro eventuale
inosservanza, in alcuni casi, potrebbe comportare pesanti
conseguenze, anche per la pubblica amministrazione.
Si rappresenta che il menzionato decreto legislativo n. 29
del 1993 contiene, all'articolo 32, comma 5, un termine
riguardante la possibilità di bandire concorsi ed effettuare
assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano con
scadenza 31 dicembre 1993.
Allo stato attuale il Commissario di Governo in Bolzano,
cui spetta il compito di bandire i concorsi in parola, si
trova nella concreta impossibilità di bandirli in quanto sono
state pubblicate recentemente nella Gazzetta Ufficiale
del 10 agosto 1993 le nuove dotazioni organiche degli
uffici statali in provincia di Bolzano, approvate dal
Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 1993.
Si ritiene, pertanto, tenuto conto dei rapporti tra lo
Stato e la provincia autonoma di Bolzano, di proporre una
norma che proroghi il suddetto termine del 31 dicembre 1993 al
31 dicembre 1994.
Alle illustrate esigenze provvede il presente
decreto-legge, che reitera il decreto-legge 15 luglio 1993, n.
227, non convertito in legge nei termini costituzionali,
rispettivamente con gli articoli 1 e 2.
Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
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