| 1. E autorizzato il comando presso i Gruppi parlamentari,
per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini
istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,
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del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero
che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica
fissata per il personale dei singoli Gruppi, da apposite
autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del
Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui
il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il
Gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia
rispettato il rapporto con la consistenza numerica del
personale del Gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando
viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere
favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il comando presso i Gruppi parlamentari non può avere
una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi,
non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può
cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione
di appartenenza.
4. Il personale comandato non può conseguire promozioni se
non per anzianità, né il comando può costituire titolo di
preferenza per la progressione in carriera ovvero per il
trasferimento ad altra sede nonché per la destinazione ad
altre funzioni.
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