| 1. L'esercizio del commercio all'ingrosso ed al minuto di
prodotti di erboristeria è regolato dalla legge 11 giugno
1971, n. 426.
2. Per l'iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio all'ingrosso o al minuto il richiedente deve essere
in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 2
della presente legge e dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426; il
richiedente è esonerato dall'esame di idoneità all'esercizio
del commercio di cui all'articolo 5 della suddetta legge.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano già con regolare autorizzazione l'attività di
raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali
continuano a svolgere il lavoro ma devono, entro un anno dalla
medesima data, sostenere un esame di conferma della loro
idoneità.
4. La laurea in farmacia e quella in chimica e tecnologia
farmaceutica, conseguite con un piano di studi comprendente
gli esami di farmacogniosia e botanica farmaceutica, danno
diritto all'esercizio del commercio all'ingrosso ed al minuto
dei prodotti di erboristeria, previa iscrizione nel registro
degli esercenti di cui al comma 2.
| |