| 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a
suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato
il venticinquesimo anno di età, in concomitanza con le
elezioni dei membri delle Camere, e rimane in carica per la
stessa durata delle medesime.
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Sono eleggibili alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno
di età.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può essere
rieletto consecutivamente per una sola volta.
Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi. Se tale maggioranza non è raggiunta
da alcuno dei candidati si procede ad un ulteriore turno
elettorale, da tenersi la seconda domenica successiva al primo
turno, al quale sono ammessi soltanto i due candidati più
votati nel turno precedente. Per l'elezione al secondo turno è
sufficiente la maggioranza relativa dei voti".
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