| 15143 | |
| DDL3125-0006 | |
| Progetto di legge Camera n. 3125
- testo presentato - (DDL11-3125)
| |
| (suddiviso in 10 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C3125.
TESTIPDL
| |
| ...C3125.
| |
| | |
| ...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
--
| |
| Art. 4.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3125
ZZ11 ZZPD
ZZPR
| |
| | |
| | |
| 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri possono essere
presentate alle Camere mozioni di sfiducia solo dopo il
decorso di almeno sei mesi dalla data del giuramento previsto
dall'articolo 93.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno un decimo dei componenti della Camera presso la
quale è presentata.
La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di
cinque e non oltre quindici giorni dalla data della sua
presentazione e deve comunque essere posta in votazione entro
il trentesimo giorno dalla data medesima.
Il rigetto di una mozione di sfiducia comporta la
inammissibilità per i successivi sei mesi di altre mozioni di
sfiducia presentate presso la stessa Camera nei confronti
degli stessi soggetti.
Il voto favorevole ad una mozione di sfiducia presentata
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
importa le dimissioni del medesimo e del Governo e lo
scioglimento delle Camere.
Pag. 5
Il voto di sfiducia nei confronti degli altri membri del
Governo ne comporta l'immediata decadenza dalla carica.
Il voto contrario delle Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni".
| |
| DATA=930917 FASCID=DDL11-3125
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3125
TOTPAG=0006 TOTDOC=0010
NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD
PAGINIZ=0004 RIGINIZ=014 PAGFIN=0005 RIGFIN=005 UPAG=NO
PAGEIN=4 PAGEFIN=5
SORTRES= SORTDDL=312500 00
FASCIDC=11DDL3125
SORTNAV=0312500 000 00000
ZZDDLC3125 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003
NDOC0003
| |