| 1. La vendita di piante, parti di piante, loro prodotti e
derivati, diritti o
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complessi altamente tossici, e di quanto di vegetale può
arrecare all'organismo umano danni irreversibili o determinare
dipendenza fisiologica, oppure dei prodotti di quei vegetali
che possono essere assunti solamente sotto il diretto
controllo medico, è consentita unicamente nelle farmacie e
sempre dietro presentazione di ricetta medica.
2. L'elenco delle piante tossiche non vendibili ed il loro
aggiornamento periodico sono stabiliti dall'apposita
commissione di cui all'articolo 7.
3. Possono raccogliere, lavorare e commerciare, ma non al
minuto, le piante officinali comprese nell'elenco di cui al
comma 2 coloro che hanno conseguito il diploma di tecnico
della raccolta.
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