| 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso
il Ministero della sanità è istituita una commissione composta
da:
a) un funzionario del Ministero della sanità;
b) un sanitario dell'Istituto superiore di
sanità;
c) un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
d) un funzionario e un tecnico del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) un funzionario del Ministero della pubblica
istruzione;
f) due funzionari della Stazione sperimentale per
le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi;
g) sei periti erboristi designati dalle
associazioni professionali;
h) un farmacista designato dall'ordine dei
farmacisti.
2. I funzionari di cui al comma 1 debbono rivestire il
grado non inferiore a direttore di divisione.
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3. I membri della commissione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dei
Ministri interessati, delle associazioni e degli ordini,
durano in carica quattro anni.
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