| Onorevoli Deputati! -- 1. Le accresciute esigenze di
strutture operative e di disponibilità di beni strumentali
evidenziate dalle concrete difficoltà del nuovo processo
penale e, per altro verso, la necessità di predisporre mezzi
idonei alla attuazione della legge 26 novembre 1990, n. 353,
sul processo civile, e della legge 21 novembre 1991, n. 374,
istitutiva del giudice di pace, nonché per un efficiente
funzionamento degli istituti e servizi della giustizia
minorile, rendono indifferibile la prosecuzione degli
interventi già previsti dal
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito dalla legge 3
ottobre 1987, n. 401, e la completa realizzazione del
programma di adeguamento delle strutture e di incremento delle
forniture di beni e servizi.
Appare, quindi, indispensabile autorizzare le ulteriori
spese finalizzate, da un canto, alle ristrutturazioni ed agli
ammodernamenti delle strutture edilizie, dall'altro, al
potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei
beni strumentali, secondo le disposizioni del provvedimento
che si propone.
Pag. 2
2. Si muove, anzitutto, in questa prospettiva l'articolo 2
che, nell'autorizzare la spesa di 236.632 milioni di lire per
ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di immobili destinati
ai servizi dell'Amministrazione, ripropone le modalità già
previste dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito
dalla legge 25 maggio 1990, n. 124, tendenti a semplificare le
procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di
ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici di
proprietà demaniale e comunale destinati ad uffici giudiziari
ed ai servizi ed istituti minorili. Per i primi, laddove è
possibile, si ritiene opportuno far ricorso all'istituto
dell'assegnazione fondi ai competenti provveditorati regionali
alle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 17, comma 23,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, mentre per i secondi si deve
far ricorso, previa concessione del mutuo da parte della Cassa
depositi e prestiti di cui all'articolo 19 della legge n. 119
del 1981, alternativamente alla stipula di contratti anche a
trattativa privata ed all'istituto della concessione unitaria
sia per quanto attiene la progettazione che l'esecuzione.
Per quanto riguarda gli edifici demaniali sono già
pervenute richieste, corredate dai necessari elaborati
tecnici, relative ad interventi di notevole consistenza, da
effettuarsi negli edifici di Roma - città giudiziaria di
piazzale Clodio e locali del tribunale e pretura civile
ubicati nelle ex caserme "Nazario Sauro" e "Cavour" - Palermo,
Reggio Calabria, Bolzano, Bologna, Palmi e Venezia: il
provvedimento mira, quanto meno, a realizzare gli interventi
della massima urgenza.
In via più generale si sottolinea che, per far fronte alla
riforma del codice di procedura civile, alla istituzione del
giudice di pace ed al funzionamento della Direzione nazionale
e delle direzioni distrettuali antimafia, la quasi totalità
degli uffici giudiziari ha avuto la necessità di disporre di
un maggior numero di locali rispetto a quelli che già
deteneva; a tale fabbisogno, ed in conseguenza dell'urgenza, i
comuni stanno cercando di far fronte in modi diversi, assai
spesso ricorrendo anche allo strumento delle locazioni. Ciò
determina un notevole aggravio delle spese relative ai canoni
e di quelle connesse a tutti quei servizi essenziali ed
urgenti - riscaldamento, energia elettrica, utenze
telefoniche, impianti fissi - che i comuni hanno dovuto e
dovranno sostenere per rispondere, in modo quanto più
possibile adeguato, alle nuove esigenze degli uffici
giudiziari e consentire lo svolgimento delle attività in modo
sempre più funzionale e decoroso.
3. L'articolo 3 contiene la previsione inerente
all'acquisizione di beni, attrezzature, servizi, impianti
anche di sicurezza, all'acquisizione di altri arredi di
supporto, compresi quelli adibiti ad aule d'udienza, nonché
alle esigenze della manutenzione e gestione, in vista - fra
l'altro - della imminente entrata in vigore delle riforme
citate. Infatti si dovrà provvedere, presso ciascun ufficio
giudiziario, alle attrezzature per un numero adeguato di aule,
di uffici amministrativi e di sportelli all'utenza, dotati
delle suppellettili e degli strumenti operativi
indispensabili.
In altri termini, per evitare il perpetuarsi di disfunzioni
o di ritardi nel servizio giudiziario, si rende necessario
disporre di ulteriori stanziamenti atti a realizzare - quanto
meno nell'immediato e limitatamente alle situazioni più
urgenti - un piano di interventi che preveda, a titolo di
esempio:
la dotazione agli uffici del giudice di pace di arredi ed
attrezzature;
la realizzazione presso alcuni uffici di moderni impianti
di archiviazione;
l'acquisizione di un congruo numero di macchine da
scrivere di moderna concezione che possano integrarsi nel
sistema di office automation;
il potenziamento del sistema di collegamento tra gli
uffici a mezzo fax;
la dotazione, alle unità operative maggiormente
impegnate, delle attrezzature di base per consentire una
gestione
Pag. 3
autonoma del carico di lavoro, riducendo in tal modo i tempi
a vantaggio della produttività;
l'assegnazione agli uffici di fondi necessari per la
gestione e la manutenzione delle apparecchiature in dotazione,
al fine di evitare il rapido degrado delle attrezzature o la
loro mancata utilizzazione;
la realizzazione, presso gli uffici ubicati in aree
geografiche "a rischio" ed impegnati nella celebrazione di
importanti processi a carico della criminalità organizzata, di
sofisticati impianti di sicurezza passiva;
l'allestimento delle aule di udienza di convalida presso
gli istituti carcerari.
Inoltre, è sempre più pressante l'esigenza di risolvere i
numerosi problemi inerenti alle sedi giudiziarie di recente
istituzione (Torre Annunziata, Nocera e Nola) che non
consentono ritardi di alcun genere, anche per il territorio in
cui sono ubicati ed alla sede giudiziaria di Napoli ove è
necessario allestire nuovi edifici recentemente
individuati.
Indispensabile è, altresì, provvedere al potenziamento dei
beni strumentali per gli uffici giudiziari, istituti e servizi
minorili, per il cui funzionamento sono necessarie anche le
maggiori spese previste nel comma 2.
4. Con l'articolo 4 viene autorizzata la spesa per la
prosecuzione del programma concernente gli interventi atti a
soddisfare le esigenze del settore giudiziario per il sistema
informativo e di elaborazione, per i sistemi di riproduzione e
di videoregistrazione, anche a fini conservativi e
documentali, e per la gestione dei relativi servizi.
Occorre precisare, in particolare, che sempre crescente è,
infatti, l'esigenza degli uffici giudiziari di ricorrere a
supporti estranei all'Amministrazione per l'espletamento delle
attività di documentazione degli atti, a norma degli articoli
134 e seguenti del codice di procedura penale e dell'articolo
51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, attività che costituisce valido ausilio per la
regolare e tempestiva verbalizzazione dei dibattimenti penali.
Ulteriori interventi urgenti in tale settore sono connessi
all'esigenza di completare le dotazioni di apparecchiature
destinate alla registazione audio e video dei dibattimenti.
Per quanto attiene agli interventi nel settore informatico,
questa Amministrazione si è attenuta alle disposizioni emanate
con il decreto legislativo n. 39 del 1993 ed ha provveduto ad
inoltrare all'Autorità per l'informatica un piano generale di
automazione del settore giudiziario e penitenziario ed un
articolato programma di interventi.
L'intero piano di automazione ed i singoli progetti sono
stati esaminati ed approvati dalla predetta Autorità che, come
prescritto dal citato decreto legislativo, ha provveduto a
presentare un programma complessivo degli interventi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri perché si tenga conto
delle necessità finanziarie in occasione della predisposizione
della legge per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato.
Alcuni dei singoli progetti approvati dall'Autorità
richiedono però un'urgente attivazione, in quanto attengono ad
obiettivi prioritari e non rinviabili. Si intende far
riferimento, in particolare, al progetto di automazione degli
uffici del giudice di pace, alla realizzazione di un sistema
informativo per la Direzione nazionale antimafia e per le
direzioni distrettuali antimafia ed alla prosecuzione del
progetto di automazione dei registri delle notizie di
reato.
Relativamente al giudice di pace, che richiede strutture
pienamente operative fin dal gennaio 1994, è di tutta evidenza
che, quantomeno con riferimento alle sedi più importanti, si
devono attivare quanto prima le procedure amministrative per
l'acquisizione dei prodotti e dei servizi. La gestione manuale
delle procedure del giudice di pace significherebbe portare i
nuovi uffici ad una paralisi delle attività nel giro di pochi
mesi.
Pag. 4
La Direzione nazionale antimafia è del pari chiamata a
delicatissime funzioni di coordinamento che non possono
utilmente essere esercitate senza l'ausilio del mezzo
informatico.
Il massimo impegno che sta caratterizzando l'attività della
Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali
nella lotta alla criminalità organizzata richiede una
immediata azione di supporto, soprattutto per quanto attiene
alla dotazione dei mezzi strumentali.
Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla
legge n. 8 del 1992, ha espressamente previsto un intervento
nel settore della informatizzazione (articolo 14), ma non ha
fornito un'adeguata copertura finanziaria, anzi, indicando
espressamente i capitoli di bilancio a carico dei quali doveva
essere assunto l'onere finanziario, ha omesso di indicare
quelli destinati alle spese nel campo dell'informatica. Da ciò
l'urgenza del provvedimento in questione, da cui dipende
l'onere dell'informatizzazione degli uffici antimafia.
Ugualmente urgente è la prosecuzione del programma di
automazione del registro notizie di reato, che prevede il
completamento delle installazioni presso gli uffici di procura
presso le preture e l'estensione delle installazioni anche
alle procure della Repubblica presso i tribunali. Il programma
di installazione prevede anche, in collegamento con le
procure, l'automazione del registro del giudice per le
indagini preliminari e del dibattimento.
Si ribadisce che lo stanziamento richiesto costituisce il
minimo indispensabile per l'onere delle iniziative descritte,
fermo restando che il globale progetto di automazione, già
approvato dall'Autorità per l'informatica, dovrà essere
finanziato con il bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 1994-1996.
5. L'articolo 5, riproducendo una norma già contenuta nei
provvedimenti precedenti, è rivolto a rendere più snella e
rapida la stipulazione dei contratti concernenti le iniziative
di cui ai precedenti articoli.
6. Il presente decreto-legge non ha efficacia abrogativa
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
Infatti, come esplicitamente risulta dall'articolo 1,
l'impiego della spesa complessiva è finalizzato a fronteggiare
"le aumentate esigenze del servizio giudiziario", nel settore
penale e nel settore civile, tanto che la spesa stessa si
aggiunge a quella già prevista nel suddetto decretolegge ed
assume il carattere di "spesa ulteriore".
L'articolo 6 prevede l'onere generale, ricorrendo agli
accantonamenti a favore della giustizia riportati nelle
tabelle A e B della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge
finanziaria 1993) ed iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro. L'operazione contabile consiste
nell'individuare degli specifici obiettivi, quantificando lo
stanziamento necessario e riducendo, di conseguenza,
l'accantonamento disposto dalla citata legge n. 500 del
1992.
7. Con l'articolo 7 si risolve un problema di funzionalità
della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari.
L'articolo 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, dispone
che "la Cassa mutua non ha personale proprio e per le esigenze
funzionali si vale delle prestazioni gratuite rese dai soci".
Poiché i complessi adempimenti, anche di natura fiscale, a cui
la Cassa è tenuta rendono troppo gravoso e non più sostenibile
l'impegno finora profuso dai componenti del consiglio
centrale, con particolare riguardo al consigliere delegato, si
rende necessario modificare lo stesso articolo 14, prevedendo
la possibilità di acquisire collaborazioni esterne,
anologamente a quanto consentito all'Istituto nazionale di
previdenza e mutualità fra i magistrati dall'articolo 12 del
regolamento, approvato con decreto ministeriale 24 dicembre
1919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio
1920, n. 1.
Per tali collaborazioni, tenuto conto della particolare
natura delle prestazioni
Pag. 5
offerte dalla Cassa mutua, la scelta potrà orientarsi, di
preferenza, tra funzionari di cancelleria in quiescenza.
La corresponsione del compenso da erogare per dette
prestazioni verrà stabilita periodicamente dal Consiglio
centrale della Cassa mutua e graverà sul fondo delle spese di
amministrazione della Cassa stessa, corrispondente - secondo
l'articolo 7, quarto comma, lettera c), del regolamento,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 1952, n. 756 - al 2 per cento delle entrate
complessive.
L'articolo 8 mira a impiegare personale assunto a tempo
determinato (che l'articolo 8 del provvedimento di
accompagnamento del recentissimo disegno di legge finanziaria
consente all'Amministrazione della giustizia) non solo per la
digitazione alle macchine da scrivere ma anche per la
digitazione alle apparecchiature informatiche (settore in cui
i vuoti sono ancora preoccupanti). In realtà le disposizioni
vigenti non lasciano intendere in modo chiaro se gli assunti
in via temporanea possano essere impiegati soltanto per il
servizio di dattilografia o anche per digitazioni elementari
di natura informatica. Ovviamente la norma dell'articolo 8 non
comporta qualifiche o livelli superiori perché si tratta pur
sempre di attività di digitazione, sia pure finalizzata a
scopi informatici al cui processo tecnico l'operatore di
dattolografia già non partecipa.
L'articolo 9 riplasma una disposizione vigente in rapporto
ai mutamenti legislativi verificatisi nel frattempo; e cioè
riplasma in parte la composizione del comitato tecnico
(previsto dal decreto-legge n. 320 del 1987, convertito dalla
legge n. 401 del
1987) esistente presso l'Ufficio automazione del Ministero di
grazia e giustizia, nel senso di dare spazio all'intervento
dell'Autorità per l'informatica; inoltre, ad evitare continue
difficoltà di funzionamento a causa dell'originaria natura di
"collegio perfetto", l'articolo 9 stabilisce un quorum
minimo per le sedute; infine, allarga alla partecipazione
dei funzionari di cancelleria la redazione di singoli progetti
informatici nell'ambito del comitato (comma 2).
Gli articoli 7, 8 e 9 non comportano oneri finanziari per
l'erario.
8. Si ribadiscono, in conclusione, la necessità del
provvedimento e la sua obiettiva urgenza.
Poiché le strutture, i supporti operativi e le altre
iniziative recate dal decretolegge sono indispensabili per un
servizio giudiziario appena efficiente, è chiara la necessità
dell'intervento che si propone; a sua volta, l'urgenza è
determinata, oltre che dalle ben note difficoltà in cui si
dibatte la "macchina giudiziaria", anche dalla considerazione
che la gran parte delle iniziative cui si riferisce il titolo
di spesa rappresentano l'indifferibile prosecuzione di una
serie di interventi strutturali e di operazioni tecniche che
hanno una ben precisa conseguenzialità: l'interruzione
vanificherebbe quanto già realizzato con provvedimenti
anteriori.
Si aggiunga che l'imminente entrata in vigore della legge
sul giudice di pace richiede molteplici ed urgenti interventi,
non realizzabili in precedenza in quanto connessi alla
concreta disponibilità dei locali (arredi, impianti, eccetera)
che solo nel secondo semestre del 1993 potrà verificarsi.
| |