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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15163
DDL3127-0002
Progetto di legge Camera n. 3127 - testo presentato - (DDL11-3127)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3127. TESTIPDL
...C3127.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3127 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- 1.  Le accresciute esigenze di
  strutture operative e di disponibilità di beni strumentali
  evidenziate dalle concrete difficoltà del nuovo processo
  penale e, per altro verso, la necessità di predisporre mezzi
  idonei alla attuazione della legge 26 novembre 1990, n. 353,
  sul processo civile, e della legge 21 novembre 1991, n. 374,
  istitutiva del giudice di pace, nonché per un efficiente
  funzionamento degli istituti e servizi della giustizia
  minorile, rendono indifferibile la prosecuzione degli
  interventi già previsti dal
  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito dalla legge 3
  ottobre 1987, n. 401, e la completa realizzazione del
  programma di adeguamento delle strutture e di incremento delle
  forniture di beni e servizi.
    Appare, quindi, indispensabile autorizzare le ulteriori
  spese finalizzate, da un canto, alle ristrutturazioni ed agli
  ammodernamenti delle strutture edilizie, dall'altro, al
  potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei
  beni strumentali, secondo le disposizioni del provvedimento
  che si propone.
 
                               Pag. 2
 
    2.  Si muove, anzitutto, in questa prospettiva l'articolo 2
  che, nell'autorizzare la spesa di 236.632 milioni di lire per
  ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di immobili destinati
  ai servizi dell'Amministrazione, ripropone le modalità già
  previste dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito
  dalla legge 25 maggio 1990, n. 124, tendenti a semplificare le
  procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di
  ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici di
  proprietà demaniale e comunale destinati ad uffici giudiziari
  ed ai servizi ed istituti minorili.  Per i primi, laddove è
  possibile, si ritiene opportuno far ricorso all'istituto
  dell'assegnazione fondi ai competenti provveditorati regionali
  alle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 17, comma 23,
  della legge 11 marzo 1988, n. 67, mentre per i secondi si deve
  far ricorso, previa concessione del mutuo da parte della Cassa
  depositi e prestiti di cui all'articolo 19 della legge n. 119
  del 1981, alternativamente alla stipula di contratti anche a
  trattativa privata ed all'istituto della concessione unitaria
  sia per quanto attiene la progettazione che l'esecuzione.
    Per quanto riguarda gli edifici demaniali sono già
  pervenute richieste, corredate dai necessari elaborati
  tecnici, relative ad interventi di notevole consistenza, da
  effettuarsi negli edifici di Roma - città giudiziaria di
  piazzale Clodio e locali del tribunale e pretura civile
  ubicati nelle ex caserme "Nazario Sauro" e "Cavour" - Palermo,
  Reggio Calabria, Bolzano, Bologna, Palmi e Venezia: il
  provvedimento mira, quanto meno, a realizzare gli interventi
  della massima urgenza.
    In via più generale si sottolinea che, per far fronte alla
  riforma del codice di procedura civile, alla istituzione del
  giudice di pace ed al funzionamento della Direzione nazionale
  e delle direzioni distrettuali antimafia, la quasi totalità
  degli uffici giudiziari ha avuto la necessità di disporre di
  un maggior numero di locali rispetto a quelli che già
  deteneva; a tale fabbisogno, ed in conseguenza dell'urgenza, i
  comuni stanno cercando di far fronte in modi diversi, assai
  spesso ricorrendo anche allo strumento delle locazioni.  Ciò
  determina un notevole aggravio delle spese relative ai canoni
  e di quelle connesse a tutti quei servizi essenziali ed
  urgenti - riscaldamento, energia elettrica, utenze
  telefoniche, impianti fissi - che i comuni hanno dovuto e
  dovranno sostenere per rispondere, in modo quanto più
  possibile adeguato, alle nuove esigenze degli uffici
  giudiziari e consentire lo svolgimento delle attività in modo
  sempre più funzionale e decoroso.
    3.  L'articolo 3 contiene la previsione inerente
  all'acquisizione di beni, attrezzature, servizi, impianti
  anche di sicurezza, all'acquisizione di altri arredi di
  supporto, compresi quelli adibiti ad aule d'udienza, nonché
  alle esigenze della manutenzione e gestione, in vista - fra
  l'altro - della imminente entrata in vigore delle riforme
  citate.  Infatti si dovrà provvedere, presso ciascun ufficio
  giudiziario, alle attrezzature per un numero adeguato di aule,
  di uffici amministrativi e di sportelli all'utenza, dotati
  delle suppellettili e degli strumenti operativi
  indispensabili.
    In altri termini, per evitare il perpetuarsi di disfunzioni
  o di ritardi nel servizio giudiziario, si rende necessario
  disporre di ulteriori stanziamenti atti a realizzare - quanto
  meno nell'immediato e limitatamente alle situazioni più
  urgenti - un piano di interventi che preveda, a titolo di
  esempio:
      la dotazione agli uffici del giudice di pace di arredi ed
  attrezzature;
      la realizzazione presso alcuni uffici di moderni impianti
  di archiviazione;
      l'acquisizione di un congruo numero di macchine da
  scrivere di moderna concezione che possano integrarsi nel
  sistema di  office automation;
        il potenziamento del sistema di collegamento tra gli
  uffici a mezzo  fax;
      la dotazione, alle unità operative maggiormente
  impegnate, delle attrezzature di base per consentire una
  gestione
 
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  autonoma del carico di lavoro, riducendo in tal modo i tempi
  a vantaggio della produttività;
      l'assegnazione agli uffici di fondi necessari per la
  gestione e la manutenzione delle apparecchiature in dotazione,
  al fine di evitare il rapido degrado delle attrezzature o la
  loro mancata utilizzazione;
      la realizzazione, presso gli uffici ubicati in aree
  geografiche "a rischio" ed impegnati nella celebrazione di
  importanti processi a carico della criminalità organizzata, di
  sofisticati impianti di sicurezza passiva;
      l'allestimento delle aule di udienza di convalida presso
  gli istituti carcerari.
    Inoltre, è sempre più pressante l'esigenza di risolvere i
  numerosi problemi inerenti alle sedi giudiziarie di recente
  istituzione (Torre Annunziata, Nocera e Nola) che non
  consentono ritardi di alcun genere, anche per il territorio in
  cui sono ubicati ed alla sede giudiziaria di Napoli ove è
  necessario allestire nuovi edifici recentemente
  individuati.
    Indispensabile è, altresì, provvedere al potenziamento dei
  beni strumentali per gli uffici giudiziari, istituti e servizi
  minorili, per il cui funzionamento sono necessarie anche le
  maggiori spese previste nel comma 2.
    4.  Con l'articolo 4 viene autorizzata la spesa per la
  prosecuzione del programma concernente gli interventi atti a
  soddisfare le esigenze del settore giudiziario per il sistema
  informativo e di elaborazione, per i sistemi di riproduzione e
  di videoregistrazione, anche a fini conservativi e
  documentali, e per la gestione dei relativi servizi.
    Occorre precisare, in particolare, che sempre crescente è,
  infatti, l'esigenza degli uffici giudiziari di ricorrere a
  supporti estranei all'Amministrazione per l'espletamento delle
  attività di documentazione degli atti, a norma degli articoli
  134 e seguenti del codice di procedura penale e dell'articolo
  51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
  penale, attività che costituisce valido ausilio per la
  regolare e tempestiva verbalizzazione dei dibattimenti penali.
  Ulteriori interventi urgenti in tale settore sono connessi
  all'esigenza di completare le dotazioni di apparecchiature
  destinate alla registazione audio e video dei dibattimenti.
    Per quanto attiene agli interventi nel settore informatico,
  questa Amministrazione si è attenuta alle disposizioni emanate
  con il decreto legislativo n. 39 del 1993 ed ha provveduto ad
  inoltrare all'Autorità per l'informatica un piano generale di
  automazione del settore giudiziario e penitenziario ed un
  articolato programma di interventi.
    L'intero piano di automazione ed i singoli progetti sono
  stati esaminati ed approvati dalla predetta Autorità che, come
  prescritto dal citato decreto legislativo, ha provveduto a
  presentare un programma complessivo degli interventi alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri perché si tenga conto
  delle necessità finanziarie in occasione della predisposizione
  della legge per la formazione del bilancio annuale e
  pluriennale dello Stato.
    Alcuni dei singoli progetti approvati dall'Autorità
  richiedono però un'urgente attivazione, in quanto attengono ad
  obiettivi prioritari e non rinviabili.  Si intende far
  riferimento, in particolare, al progetto di automazione degli
  uffici del giudice di pace, alla realizzazione di un sistema
  informativo per la Direzione nazionale antimafia e per le
  direzioni distrettuali antimafia ed alla prosecuzione del
  progetto di automazione dei registri delle notizie di
  reato.
    Relativamente al giudice di pace, che richiede strutture
  pienamente operative fin dal gennaio 1994, è di tutta evidenza
  che, quantomeno con riferimento alle sedi più importanti, si
  devono attivare quanto prima le procedure amministrative per
  l'acquisizione dei prodotti e dei servizi.  La gestione manuale
  delle procedure del giudice di pace significherebbe portare i
  nuovi uffici ad una paralisi delle attività nel giro di pochi
  mesi.
 
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    La Direzione nazionale antimafia è del pari chiamata a
  delicatissime funzioni di coordinamento che non possono
  utilmente essere esercitate senza l'ausilio del mezzo
  informatico.
    Il massimo impegno che sta caratterizzando l'attività della
  Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali
  nella lotta alla criminalità organizzata richiede una
  immediata azione di supporto, soprattutto per quanto attiene
  alla dotazione dei mezzi strumentali.
    Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla
  legge n. 8 del 1992, ha espressamente previsto un intervento
  nel settore della informatizzazione (articolo 14), ma non ha
  fornito un'adeguata copertura finanziaria, anzi, indicando
  espressamente i capitoli di bilancio a carico dei quali doveva
  essere assunto l'onere finanziario, ha omesso di indicare
  quelli destinati alle spese nel campo dell'informatica.  Da ciò
  l'urgenza del provvedimento in questione, da cui dipende
  l'onere dell'informatizzazione degli uffici antimafia.
    Ugualmente urgente è la prosecuzione del programma di
  automazione del registro notizie di reato, che prevede il
  completamento delle installazioni presso gli uffici di procura
  presso le preture e l'estensione delle installazioni anche
  alle procure della Repubblica presso i tribunali.  Il programma
  di installazione prevede anche, in collegamento con le
  procure, l'automazione del registro del giudice per le
  indagini preliminari e del dibattimento.
    Si ribadisce che lo stanziamento richiesto costituisce il
  minimo indispensabile per l'onere delle iniziative descritte,
  fermo restando che il globale progetto di automazione, già
  approvato dall'Autorità per l'informatica, dovrà essere
  finanziato con il bilancio di previsione per gli esercizi
  finanziari 1994-1996.
    5.  L'articolo 5, riproducendo una norma già contenuta nei
  provvedimenti precedenti, è rivolto a rendere più snella e
  rapida la stipulazione dei contratti concernenti le iniziative
  di cui ai precedenti articoli.
    6.  Il presente decreto-legge non ha efficacia abrogativa
  del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
    Infatti, come esplicitamente risulta dall'articolo 1,
  l'impiego della spesa complessiva è finalizzato a fronteggiare
  "le aumentate esigenze del servizio giudiziario", nel settore
  penale e nel settore civile, tanto che la spesa stessa si
  aggiunge a quella già prevista nel suddetto decretolegge ed
  assume il carattere di "spesa ulteriore".
    L'articolo 6 prevede l'onere generale, ricorrendo agli
  accantonamenti a favore della giustizia riportati nelle
  tabelle A e B della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge
  finanziaria 1993) ed iscritti nello stato di previsione del
  Ministero del tesoro.  L'operazione contabile consiste
  nell'individuare degli specifici obiettivi, quantificando lo
  stanziamento necessario e riducendo, di conseguenza,
  l'accantonamento disposto dalla citata legge n. 500 del
  1992.
    7.  Con l'articolo 7 si risolve un problema di funzionalità
  della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari.
    L'articolo 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, dispone
  che "la Cassa mutua non ha personale proprio e per le esigenze
  funzionali si vale delle prestazioni gratuite rese dai soci".
  Poiché i complessi adempimenti, anche di natura fiscale, a cui
  la Cassa è tenuta rendono troppo gravoso e non più sostenibile
  l'impegno finora profuso dai componenti del consiglio
  centrale, con particolare riguardo al consigliere delegato, si
  rende necessario modificare lo stesso articolo 14, prevedendo
  la possibilità di acquisire collaborazioni esterne,
  anologamente a quanto consentito all'Istituto nazionale di
  previdenza e mutualità fra i magistrati dall'articolo 12 del
  regolamento, approvato con decreto ministeriale 24 dicembre
  1919, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 2 gennaio
  1920, n. 1.
    Per tali collaborazioni, tenuto conto della particolare
  natura delle prestazioni
 
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  offerte dalla Cassa mutua, la scelta potrà orientarsi, di
  preferenza, tra funzionari di cancelleria in quiescenza.
    La corresponsione del compenso da erogare per dette
  prestazioni verrà stabilita periodicamente dal Consiglio
  centrale della Cassa mutua e graverà sul fondo delle spese di
  amministrazione della Cassa stessa, corrispondente - secondo
  l'articolo 7, quarto comma, lettera  c),  del regolamento,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
  maggio 1952, n. 756 - al 2 per cento delle entrate
  complessive.
    L'articolo 8 mira a impiegare personale assunto a tempo
  determinato (che l'articolo 8 del provvedimento di
  accompagnamento del recentissimo disegno di legge finanziaria
  consente all'Amministrazione della giustizia) non solo per la
  digitazione alle macchine da scrivere ma anche per la
  digitazione alle apparecchiature informatiche (settore in cui
  i vuoti sono ancora preoccupanti).  In realtà le disposizioni
  vigenti non lasciano intendere in modo chiaro se gli assunti
  in via temporanea possano essere impiegati soltanto per il
  servizio di dattilografia o anche per digitazioni elementari
  di natura informatica.  Ovviamente la norma dell'articolo 8 non
  comporta qualifiche o livelli superiori perché si tratta pur
  sempre di attività di digitazione, sia pure finalizzata a
  scopi informatici al cui processo tecnico l'operatore di
  dattolografia già non partecipa.
    L'articolo 9 riplasma una disposizione vigente in rapporto
  ai mutamenti legislativi verificatisi nel frattempo; e cioè
  riplasma in parte la composizione del comitato tecnico
  (previsto dal decreto-legge n. 320 del 1987, convertito dalla
  legge n. 401 del
  1987) esistente presso l'Ufficio automazione del Ministero di
  grazia e giustizia, nel senso di dare spazio all'intervento
  dell'Autorità per l'informatica; inoltre, ad evitare continue
  difficoltà di funzionamento a causa dell'originaria natura di
  "collegio perfetto", l'articolo 9 stabilisce un  quorum
  minimo per le sedute; infine, allarga alla partecipazione
  dei funzionari di cancelleria la redazione di singoli progetti
  informatici nell'ambito del comitato (comma 2).
    Gli articoli 7, 8 e 9 non comportano oneri finanziari per
  l'erario.
    8.  Si ribadiscono, in conclusione, la necessità del
  provvedimento e la sua obiettiva urgenza.
    Poiché le strutture, i supporti operativi e le altre
  iniziative recate dal decretolegge sono indispensabili per un
  servizio giudiziario appena efficiente, è chiara la necessità
  dell'intervento che si propone; a sua volta, l'urgenza è
  determinata, oltre che dalle ben note difficoltà in cui si
  dibatte la "macchina giudiziaria", anche dalla considerazione
  che la gran parte delle iniziative cui si riferisce il titolo
  di spesa rappresentano l'indifferibile prosecuzione di una
  serie di interventi strutturali e di operazioni tecniche che
  hanno una ben precisa conseguenzialità: l'interruzione
  vanificherebbe quanto già realizzato con provvedimenti
  anteriori.
    Si aggiunga che l'imminente entrata in vigore della legge
  sul giudice di pace richiede molteplici ed urgenti interventi,
  non realizzabili in precedenza in quanto connessi alla
  concreta disponibilità dei locali (arredi, impianti, eccetera)
  che solo nel secondo semestre del 1993 potrà verificarsi.
 
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