| 1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e
giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26
aprile 1983, n. 130, ed all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
2. Per i contratti concernenti il potenziamento del
sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità
tecnico-economica di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il
termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 è ridotto
alla metà.
| |