| 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente
decreto, valutato complessivamente in lire 515.675 milioni, si
provvede:
a) quanto a lire 76.381 milioni per l'anno 1993,
quanto a lire 58.333 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire
25.961 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993,
quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire
140.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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