| 1. Il personale a tempo determinato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed al
decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 1973, n. 685, può essere
utilizzato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria per
l'espletamento indilazionabile di mansioni di digitazione in
ogni caso di vacanza del personale appartenente ai profili
professionali che dette mansioni prevedono; tale disposizione
si applica altresì alle assunzioni previste dall'articolo 7
della legge 26 aprile 1985, n. 162.
| |