| 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 401, è sostituito dai seguenti:
"3. Presso l'Ufficio per l'automazione dei servizi e per
l'informatica del Ministero di grazia e giustizia è istituito
un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli
interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati.
Il comitato è presieduto dal dirigente
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responsabile per i sistemi informativi automatizzati, ed è
così composto da:
a) due esperti scelti dal Ministro di grazia e
giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
b) un esperto scelto dal Ministro, sentito il
Provveditore generale dello Stato;
c) un magistrato nominato dal Ministro, su
designazione del Consiglio superiore della magistratura;
d) un magistrato scelto dal Ministro tra quelli
addetti al Ministero o in servizio presso un ufficio
giudiziario;
e) un funzionario giudiziario scelto dal
Ministro.
3- bis. I componenti del comitato durano in carica
quattro anni. Le sedute del comitato sono valide con la
presenza di quattro componenti. Fino alla costituzione del
comitato nella composizione di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni dell'articolo 5, comma 2".
2. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 401, dopo le parole: "con uno o più
magistrati" sono inserite le seguenti: "ovvero uno o più
funzionari giudiziari".
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