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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15175
DDL3127-0014
Progetto di legge Camera n. 3127 - testo presentato - (DDL11-3127)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C3127. TESTIPDL
...C3127.
...Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1993. Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3127 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
  1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
  ottobre 1987, n. 401, è sostituito dai seguenti:
      "3.  Presso l'Ufficio per l'automazione dei servizi e per
  l'informatica del Ministero di grazia e giustizia è istituito
  un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli
  interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati.
  Il comitato è presieduto dal dirigente
 
                              Pag. 22
 
  responsabile per i sistemi informativi automatizzati, ed è
  così composto da:
          a)  due esperti scelti dal Ministro di grazia e
  giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
  amministrazione;
          b)  un esperto scelto dal Ministro, sentito il
  Provveditore generale dello Stato;
          c)  un magistrato nominato dal Ministro, su
  designazione del Consiglio superiore della magistratura;
          d)  un magistrato scelto dal Ministro tra quelli
  addetti al Ministero o in servizio presso un ufficio
  giudiziario;
          e)  un funzionario giudiziario scelto dal
  Ministro.
      3- bis.  I componenti del comitato durano in carica
  quattro anni.  Le sedute del comitato sono valide con la
  presenza di quattro componenti.  Fino alla costituzione del
  comitato nella composizione di cui al comma 3, si applicano le
  disposizioni dell'articolo 5, comma 2".
        2.  Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
  luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 3 ottobre 1987, n. 401, dopo le parole: "con uno o più
  magistrati" sono inserite le seguenti: "ovvero uno o più
  funzionari giudiziari".
 
DATA=930918 FASCID=DDL11-3127 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3127 TOTPAG=0022 TOTDOC=0015 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=038 PAGFIN=0022 RIGFIN=025 UPAG=SI PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=312700 00 FASCIDC=11DDL3127 SORTNAV=0312700 000 00000 ZZDDLC3127 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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