| Onorevoli Deputati! -- L'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, attribuisce ai
dipendenti dello Stato la facoltà di permanere in servizio per
un biennio oltre i limiti di età stabiliti per il collocamento
a riposo.
L'applicazione della disposizione ai professori
universitari ha posto problemi interpretativi, connessi al
loro particolare stato giuridico, che prevede, con
disposizione singolare nell'ordinamento del pubblico impiego,
il collocamento fuori ruolo
prima del collocamento in quiescienza: sicché l'applicazione
ad essi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 503
del 1992 verrebbe ad attribuire un ulteriore, non
giustificato, privilegio.
Sul punto è stato posto un quesito al Consiglio di Stato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
degli affari giuridici e legislativi.
Con parere 12 maggio 1993, n. 498/93, la I Sezione del
Consiglio di Stato ha chiarito che il collocamento a riposo è
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configurato, per i professori universitari, come una vicenda
complessa, che si svolge in due fasi: la prima è il
collocamento fuori ruolo, che produce alcuni effetti
ordinariamente connessi al pensionamento, quale ad esempio la
vacanza del posto; la seconda è il collocamento a riposo che
completa l' iter producendo gli ulteriori e definitivi
effetti.
Conseguentemente, la I Sezione ha chiarito che la facoltà
di permanere in servizio per un biennio, attribuita
dall'articolo 16 citato, può essere esercitata in relazione ad
entrambe le fasi sopra richiamate, differendosi così di un
biennio sia il collocamento fuori ruolo che il collocamento a
riposo propriamente detto.
La stessa I Sezione, peraltro, ha sottolineato come tale
soluzione si presti a rilievi critici sul piano
dell'opportunità politico-legislativa, ravvisando l'esigenza
di un nuovo intervento del legislatore.
L'odierno provvedimento è volto a fare chiarezza e ad
evitare che la categoria dei professori universitari sommi al
privilegio già goduto della permanenza in servizio per cinque
anni in più rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti
l'ulteriore vantaggio della permanenza in servizio per altri
due anni.
L'applicazione dell'articolo 16 citato va altresì esclusa
nei confronti dei ricercatori
delle istituzioni universitarie. Tali istituzioni, infatti,
offrono la prospettiva della carriera docente, sicché la
qualifica di ricercatore vi è preordinata ad un inserimento
non permanente, diversamente da quanto avviene negli enti di
ricerca. La permanenza in servizio dei ricercatori oltre i
sessantacinque anni di età si porrebbe quindi in contrasto con
la funzione che tale qualifica riveste nelle istituzioni
universitarie.
L'esclusione dei professori e dei ricercatori delle
istituzioni universitarie dalla possibilità di prolungare di
ulteriori due anni la permanenza in servizio libererà posti
attivando un turn over a tutto vantaggio dei giovani che
hanno abbracciato la carriera universitaria e del rinnovamento
negli atenei.
Il comma 1 dell'articolo 1 esclude pertanto
dall'applicazione dell'articolo 16 i professori ed i
ricercatori delle istituzioni universitarie.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'abbreviazione
del termine per la presentazione delle domande di
trasferimento da parte dei professori universitari, al fine di
consentire il perfezionamento delle procedure di trasferimento
in tempo utile per l'inizio del nuovo anno accademico.
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