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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15178
DDL3128-0002
Progetto di legge Camera n. 3128 - testo presentato - (DDL11-3128)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3128. TESTIPDL
...C3128.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3128 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- L'articolo 16 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, attribuisce ai
  dipendenti dello Stato la facoltà di permanere in servizio per
  un biennio oltre i limiti di età stabiliti per il collocamento
  a riposo.
    L'applicazione della disposizione ai professori
  universitari ha posto problemi interpretativi, connessi al
  loro particolare stato giuridico, che prevede, con
  disposizione singolare nell'ordinamento del pubblico impiego,
  il collocamento fuori ruolo
  prima del collocamento in quiescienza: sicché l'applicazione
  ad essi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 503
  del 1992 verrebbe ad attribuire un ulteriore, non
  giustificato, privilegio.
    Sul punto è stato posto un quesito al Consiglio di Stato
  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
  degli affari giuridici e legislativi.
    Con parere 12 maggio 1993, n. 498/93, la I Sezione del
  Consiglio di Stato ha chiarito che il collocamento a riposo è
 
                               Pag. 2
 
  configurato, per i professori universitari, come una vicenda
  complessa, che si svolge in due fasi: la prima è il
  collocamento fuori ruolo, che produce alcuni effetti
  ordinariamente connessi al pensionamento, quale ad esempio la
  vacanza del posto; la seconda è il collocamento a riposo che
  completa l' iter  producendo gli ulteriori e definitivi
  effetti.
    Conseguentemente, la I Sezione ha chiarito che la facoltà
  di permanere in servizio per un biennio, attribuita
  dall'articolo 16 citato, può essere esercitata in relazione ad
  entrambe le fasi sopra richiamate, differendosi così di un
  biennio sia il collocamento fuori ruolo che il collocamento a
  riposo propriamente detto.
    La stessa I Sezione, peraltro, ha sottolineato come tale
  soluzione si presti a rilievi critici sul piano
  dell'opportunità politico-legislativa, ravvisando l'esigenza
  di un nuovo intervento del legislatore.
    L'odierno provvedimento è volto a fare chiarezza e ad
  evitare che la categoria dei professori universitari sommi al
  privilegio già goduto della permanenza in servizio per cinque
  anni in più rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti
  l'ulteriore vantaggio della permanenza in servizio per altri
  due anni.
    L'applicazione dell'articolo 16 citato va altresì esclusa
  nei confronti dei ricercatori
  delle istituzioni universitarie.  Tali istituzioni, infatti,
  offrono la prospettiva della carriera docente, sicché la
  qualifica di ricercatore vi è preordinata ad un inserimento
  non permanente, diversamente da quanto avviene negli enti di
  ricerca.  La permanenza in servizio dei ricercatori oltre i
  sessantacinque anni di età si porrebbe quindi in contrasto con
  la funzione che tale qualifica riveste nelle istituzioni
  universitarie.
    L'esclusione dei professori e dei ricercatori delle
  istituzioni universitarie dalla possibilità di prolungare di
  ulteriori due anni la permanenza in servizio libererà posti
  attivando un  turn over  a tutto vantaggio dei giovani che
  hanno abbracciato la carriera universitaria e del rinnovamento
  negli atenei.
    Il comma 1 dell'articolo 1 esclude pertanto
  dall'applicazione dell'articolo 16 i professori ed i
  ricercatori delle istituzioni universitarie.
    Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'abbreviazione
  del termine per la presentazione delle domande di
  trasferimento da parte dei professori universitari, al fine di
  consentire il perfezionamento delle procedure di trasferimento
  in tempo utile per l'inizio del nuovo anno accademico.
 
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