| L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera
b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole:
"facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un
periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello
Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della presente legge;" sono
soppresse. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, è abrogato".
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