| 1. I contenitori di prodotti erboristici destinati a
conservare materiali vegetali per la vendita sfusa devono
indicare chiaramente il nome comune e quello botanico delle
piante contenute o delle piante utilizzate, nonché il nome
della ditta produttrice o importatrice.
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2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte
sui contenitori usati alla fonte e nel commercio all'ingrosso
delle piante officinali utilizzabili in erboristeria.
3. Sui prodotti erboristici pre-confezionati deve essere
indicata la quantità complessiva delle piante contenute.
4. Su tutte le confezioni va indicata la proprietà
specifica del prodotto, le prescrizioni e gli avvertimenti
sulle modalità di utilizzo, la data di scadenza.
5. Il prodotto sfuso venduto al pubblico deve recare
sull'involucro almeno l'indicazione della ditta venditrice.
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