| Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge che il Governo
ha adottato in materia di sgravi contributivi costituisce
continuazione dell'iniziativa assunta con il decreto-legge 22
marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.
151, che, nell'articolo 1, aveva definito fino a tutto il
maggio dell'anno in corso il beneficio al riguardo.
Nello specifico si è trattato di integrare, per il corrente
anno, la manovra di intervento a favore delle imprese del
Mezzogiorno
avendo cura, peraltro, di delimitare la misura dello
sgravio generale in adesione a quanto sollecitato dalla
Commissione delle Comunità europee.
Detta misura, infatti, già fissata fino a tutto il maggio
del corrente anno in 7,50 punti percentuali, è stata per il
residuo periodo ulteriormente ridotta di un punto e mezzo
percentuale che definisce l'aliquota di abbattimento al 6 per
cento. Ciò pertanto segna un'ulteriore tappa nel percorso
intrapreso dal Governo di progressivo
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adeguamento ai citati indirizzi comunitari già avviato
dal decreto-legge n. 71 del 1993 che aveva portato la misura
dello sgravio generale da 8,50 a 7,50.
Restano, peraltro, confermate le altre misure percentuali
di abbattimento in essere nonché lo sgravio globale per le
nuove assunzioni la cui durata è definita
per un anno dalla data del verificarsi delle assunzioni
medesime.
Viene, infine, definita una norma di tutela di correttezza
dei pagamenti, allo scopo di evitare che soluzioni di
continuità ovvero la limitatezza dei termini solutori possano
determinare pregiudizio alle imprese interessate.
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