| 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui
all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una
riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e
secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per
cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.
151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i nuovi assunti dal 1^ giugno 1993 al 30 novembre
1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla
data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti
nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui
all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma
1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico
dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto
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nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno
dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 151.
4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro
sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei
contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in
conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata
la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo
onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni
per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993.
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