| 1. Le persone autorizzate alla raccolta, prima lavorazione
e commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco di
cui al comma 2 dell'articolo 6 devono avere un apposito
registro di carico e scarico nel quale segnare, appena
avvenuti, i movimenti delle partite di piante coltivate,
conservate e vendute.
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