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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15203
DDL3129-0005
Relazione Camera n. 3129-A (DDL11-3129-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3129A. TESTIPDL
...C3129A.
...Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1993. Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3129A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
  1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui
  all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi
  nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il
  periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una
  riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e
  secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per
  cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
  marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.
  151, alla misura del 6 per cento.  Si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
  successive modificazioni ed integrazioni.
      2.  Per i nuovi assunti dal 1^ giugno 1993 al 30 novembre
  1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla
  data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti
  nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui
  all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma
  1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico
  dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto
 
                               Pag. 5
 
  nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno
  dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle
  retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo
  pensioni lavoratori dipendenti.
      3.  Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei
  commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1
  del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge
  20 maggio 1993, n. 151.
      4.  Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro
  sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei
  contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in
  conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
      5.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata
  la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995.  Al relativo
  onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni
  per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero
  del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento
  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio
  triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1993.
 
DATA=930920 FASCID=DDL11-3129-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3129 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=019 PAGFIN=0005 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=312900A00 FASCIDC=11DDL3129 A SORTNAV=0312900A000 00000 ZZDDLC3129A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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