| (Disposizioni generali).
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati
di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle
amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 23
dicembre 1992, n.501, nonché nelle tabelle A e C, sono
introdotte, per l'anno finanziario 1993, le variazioni di cui
alle annesse tabelle.
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