| (Stato di previsione
del Ministero del tesoro).
1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n.501, è sostituito dal seguente:
"8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è
stabilito in lire 154.500 miliardi".
2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n.501, è sostituito dal seguente:
"17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9
della legge 5 agosto 1978, n.468, sono stabiliti,
rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e
lire 100 miliardi".
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