| 1. Chiunque, non avendo l'autorizzazione, raccoglie,
lavora, immette in commercio le piante previste nell'elenco di
cui al comma 2 dell'articolo 6 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro non
inferiore a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
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